Danno alla concorrenza e colpa grave nella gestione dei beni civici (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 7 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa non dipende dalla qualificazione pubblicistica o privatistica dell’ente esponenziale, ma dalla natura del danno e del soggetto danneggiato: rileva il vincolo di destinazione che attrae beni e denaro alla cura di interessi meta-individuali. L’affidamento diretto di lavori o forniture a sé medesimo, in conflitto di interessi reale e senza alcuna forma di evidenza pubblica, integra colpa grave e non il dolo, ove manchi la prova della volontà di arrecare danno. Il danno alla concorrenza non è in re ipsa: in assenza di parametro comparativo, si liquida equitativamente nella misura del 10% del valore dell’opera, con compensazione del vantaggio conseguito dalla comunità amministrata.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il presidente pro tempore di un’Amministrazione separata dei beni di uso civico di una frazione, per sentirne accertare la responsabilità amministrativa. Gli si contestava di avere affidato, con contrattazione privata priva di forma scritta, la realizzazione di due bacheche nel territorio della frazione, ricorrendo a sé stesso come prestatore d’opera e ricevendo presso la propria ditta i preventivi dei fornitori. Il danno richiesto ammontava a 15.411,88 euro, oltre rivalutazione e interessi.

Il convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione, sostenendo la natura privatistica dell’ente esponenziale e la conseguente estraneità alla giurisdizione contabile. Nel merito negava il dolo erariale, affermando di avere agito per evitare lungaggini e maggiori oneri alla comunità, e invocava la compensazione con i vantaggi conseguiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Ricostruita la disciplina degli usi civici e dei domini collettivi, tra la l. n. 1766/1927 e la l. n. 168/2017, e quella provinciale della l. p. n. 16/1980, la Corte osserva che il modello di proprietà collettiva sfugge a una definizione netta. Ciò che rileva, però, non è la veste dell’ente, bensì lo svolgimento di funzioni obiettivamente meta-individuali nella gestione di diritti spettanti alla collettività.

Sul punto la sentenza richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 10973 del 2005 e di Cass. n. 3367 del 2007: la giurisdizione contabile sussiste ogni volta che vengano utilizzati beni e denaro per la cura di interessi pubblici, rilevando il vincolo di destinazione e non il titolo di proprietà. L’eccezione è dunque respinta.

Le prospettate questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate manifestamente infondate. La Corte richiama Corte cost. n. 152 del 2024, secondo cui dalla valorizzazione privatistica dei domini collettivi non si desume alcuna incompatibilità con forme di controllo, tanto più intense quanto più marcata è la caratterizzazione pubblicistica dell’ordinamento provinciale.

Nel merito, il Collegio esclude il dolo: dalla dinamica dei fatti non emergono elementi della volontà di arrecare danno. Rileva invece una condotta “disinvolta e superficiale”, segnata dall’affidamento a sé stesso delle lavorazioni e dal conflitto di interessi reale. Tale agire configura la colpa grave, anche alla luce dei principi generali in materia di appalti richiamati dalla sentenza.

Quanto al danno, la Corte accoglie la richiesta di compensazione del lucro con il vantaggio conseguito dalla collettività, escludendo che il danno alla concorrenza sia in re ipsa. In mancanza di parametro comparativo, la liquidazione equitativa si àncora al parametro legale del 10% del valore dell’opera, mutuato dall’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e dalla giurisprudenza contabile (Sez. I App. n. 27 del 2015; Sez. I App. n. 218 del 2015). Il danno è così determinato in 1.541,18 euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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