Responsabilità erariale esclusa per assenza di dolo e colpa grave nella selezione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 167 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, i componenti di una commissione di concorso che ammettono un candidato privo del titolo prescritto dal bando, applicando il principio di assorbimento del titolo inferiore in quello superiore, non rispondono a titolo di dolo né di colpa grave quando abbiano affrontato la questione giuridica con un giudizio di congruità del mezzo rispetto al fine e in aderenza a un orientamento giurisprudenziale diffuso. Il dolo richiede la consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto; la colpa grave, da accertarsi in termini normativi, consiste nell’errore professionale inescusabile. Al candidato che abbia dichiarato il vero non può imputarsi alcun concorso causale. Il danno erariale difetta quando le prestazioni siano state effettivamente rese a vantaggio dell’amministrazione e della comunità amministrata, dovendosi applicare l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 quale norma speciale prevalente sull’art. 2126 cod. civ.

Il Fatto

Un Comune, dopo il sisma del 2016, bandiva una selezione per due istruttori tecnici di categoria C, richiedendo il diploma di geometra o titolo equipollente e l’iscrizione all’albo. Tra i candidati ammessi, un professionista privo del diploma di geometra ma laureato in gestione tecnica del paesaggio, iscritto all’albo degli agrotecnici, risultava idoneo e gli veniva conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa.

La Sezione giurisdizionale regionale condannava i componenti della commissione e il candidato al risarcimento del danno, ravvisando il dolo. Proponevano appello principale e incidentali. La Procura generale chiedeva il rigetto, sostenendo la nullità del contratto per illiceità dell’oggetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello riunisce i gravami e ne dichiara la fondatezza. Preliminarmente esclude la violazione dell’art. 106 cod. giust. cont., poiché le giurisdizioni contabile e penale restano reciprocamente indipendenti anche sui medesimi fatti materiali, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 31107 del 2017. La mancata sospensione è dunque legittima.

Infondata è anche l’eccezione di nullità della citazione per errata indicazione dell’amministrazione danneggiata: le cause di nullità sono tassative e l’art. 86 cod. giust. cont. non contempla l’omessa o erronea indicazione del soggetto destinatario del risarcimento; nel merito, l’ente locale resta il soggetto in posizione di immediata prossimità rispetto alle condotte, pur avendo operato con provvista statale.

Nel merito, il Collegio esclude la colpa grave e il dolo in capo ai commissari. Questi si erano posti il problema dell’assorbimento dei titoli, applicando un indirizzo giurisprudenziale diffuso, e avevano ritenuto la laurea assorbente rispetto al diploma in ragione delle esigenze dell’amministrazione, che necessitava di un istruttore tecnico-amministrativo e non di un geometra. La sentenza penale di primo grado, pur affermando la responsabilità di uno degli imputati per esercizio abusivo della professione, ha riconosciuto l’assenza di accordi collusivi e la sussistenza del solo elemento materiale del falso. La Corte ribadisce che applicare un orientamento prevalente non può integrare dolo o colpa grave.

Quanto al candidato, egli ha presentato domanda dichiarando il vero e non ha posto in essere artifizi o raggiri. La responsabilità contabile non può fondarsi sulla mera presentazione dell’istanza. Il Collegio esclude inoltre il danno erariale: le prestazioni sono state effettivamente rese, non contestate, a favore di un soggetto titolato, senza altri concorrenti danneggiati. Trova applicazione l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, norma speciale prevalente sull’art. 2126 cod. civ., che impone di scomputare i vantaggi comunque conseguiti. La condanna finirebbe per costituire un indebito arricchimento dell’amministrazione.

La Corte accoglie quindi i riuniti appelli, riforma la sentenza di primo grado e assolve gli appellanti, ponendo le spese di difesa a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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