Discarico agente contabile per ultima gestione e carenza relazione organo di controllo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 79 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di conto, il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. quando il conto risulti sostanzialmente regolare e non emergano irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno, richiesta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., non può essere addebitata all’agente contabile, poiché si tratta di adempimento che la legge pone a carico dell’Amministrazione. Tale carenza non preclude quindi l’approvazione del conto, fermo restando che l’ente resta tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di legge.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione resa da un agente contabile, consegnatario delle cosiddette bollette di riscossione presso una Capitaneria di porto, per il periodo compreso tra l’inizio del 2020 e i primi giorni di maggio dello stesso anno. Il magistrato designato ha riferito con apposita relazione che, dal punto di vista sostanziale, il conto risultava regolare, pur non essendo stata depositata la relazione dell’organo di controllo interno.
Poiché si trattava di ultima gestione, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont., è stata disposta l’iscrizione della causa a ruolo di udienza. All’udienza pubblica le parti hanno concluso come da verbale e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento istruttorio: il conto è sostanzialmente regolare e agli atti risulta il verbale di passaggio di gestione tra l’agente cessante e quello subentrante. Su questa base, la Sezione approva il conto e dispone il discarico dell’agente contabile, non emergendo irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.
Il punto giuridico centrale riguarda il difetto della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont.. Secondo il Collegio, questa carenza documentale non può essere imputata all’agente contabile, ma all’Amministrazione, che è tenuta per legge a porre in essere tale adempimento. La mancanza della relazione non trasforma dunque in irregolarità il conto dell’agente, né giustifica una pronuncia di addebito.
Per delineare il contenuto che la relazione dovrebbe assumere, la Sezione rinvia alla propria ordinanza n. 15 del 2023, secondo cui la relazione dovrebbe preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente la regolarità formale del conto, la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze del conto, la tipologia di entrate e uscite e i versamenti in tesoreria, nonché ogni evenienza che abbia potuto alterare l’assetto contabile.
L’approvazione del conto e il discarico si accompagnano quindi a un monito: il Collegio demanda agli organi responsabili dell’Amministrazione il puntuale adempimento degli obblighi di legge, affinché l’azione amministrativa sia conformata ai canoni di legalità e di virtuosità richiamati dalla Sezione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di giudizio da iscrivere obbligatoriamente a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), cod. giust. cont..
Nota della Redazione
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