Consegnatario di azioni, rileva la disponibilità giuridica dei titoli (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 84 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, per il Comune assume la veste di agente contabile il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso da chi detiene i titoli solo materialmente è improcedibile, non essendo il rendiconto riferibile al soggetto legittimato. Il conto deve inoltre esporre non solo la consistenza dei titoli, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale, relativo all’esercizio 2021, del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il rendiconto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto, richiamando un orientamento contabile più recente, ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. La questione attiene all’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto: non il detentore materiale dei titoli, ma chi ne ha la disponibilità giuridica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di carattere processuale, ma dal contenuto sostanziale: stabilire chi sia il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione, e dunque chi sia legittimato a rendere il conto giudiziale.

La giurisprudenza contabile richiamata — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017 — individua il consegnatario nel soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Non rileva la mera detenzione materiale.

Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile, quale organo di vertice dell’amministrazione. La Corte richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).

Il consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019). Il conto deve quindi contenere la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con le relative variazioni, oltre alle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni.

Il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, permanendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024). Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario, la Corte dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *