Giudizio di ottemperanza pensionistico e intangibilità del giudicato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 46 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudicato copre il dedotto e il deducibile ai sensi dell’art. 2909 c.c., con la conseguenza che le eccezioni di diritto sostanziale non proposte nel giudizio di cognizione né in sede di impugnazione sono inammissibili. Il giudizio ex art. 217 e ss. c.g.c. presenta profili cognitori limitati alla corretta interpretazione del giudicato e alla sua concreta attuazione, senza che possano introdursi motivi volti a modificare o integrare le statuizioni del dispositivo. Presupposto dell’ottemperanza è l’inadempimento, anche parziale, dell’Amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’ente titolare dello specifico potere attuativo di dare integrale esecuzione alla sentenza, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, pensionato, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte la riliquidazione della pensione in godimento, con determinazione della quota retributiva in base all’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995 e applicazione del coefficiente annuo del 2,44%, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita. Dopo due diffide via PEC rimaste senza esito, il pensionato ha adito la Corte dei conti per ottenere l’ottemperanza e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta. L’INPS si è costituito eccependo il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione e deducendo che la riliquidazione spettava al Ministero della Difesa, quale amministrazione originariamente concedente.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce la funzione del giudizio di ottemperanza, qualificandolo come strumento attraverso cui il beneficiario di statuizioni assistite da forza di giudicato ottiene l’attuazione, o la più puntuale attuazione, del diritto giudizialmente riconosciuto. Richiama la giurisprudenza contabile e amministrativa sul punto, confermando che oggetto del giudizio è la verifica dell’esatto adempimento della pronuncia di cognizione.

Le eccezioni dell’INPS sul preteso divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sono dichiarate inammissibili. Esse attengono a questioni di merito già decise dalla sentenza da ottemperare, coperte dal giudicato ex art. 2909 c.c., e avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di cognizione o in sede di impugnazione. Il giudizio di ottemperanza, si legge, non consente di reintrodurre doglianze volte a modificare il proprium delle statuizioni contenute nel dispositivo.

Nel merito, la Corte osserva che l’INPS si è limitato a ribadire che la pratica è in fase di istruzione. Il funzionario convocato con ordinanza non si è presentato all’udienza, e la richiesta di riliquidazione al Ministero della Difesa è stata inoltrata solo il 7 marzo 2026, poco prima dell’udienza di discussione. Tali circostanze confermano il ritardo nell’esecuzione.

La Corte accerta che alla sentenza n. 143/2022 non è stata ancora data attuazione e che l’INPS è parte dell’originario giudizio, nonché titolare dello specifico potere attuativo della statuizione non eseguita. Il ricorso di ottemperanza è pertanto accolto: all’INPS, sede di Torino, è ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione, con condanna alle spese di lite liquidate in 1.500,00 euro, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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