Incarichi dirigenziali art 19 comma 6 obbligo predeterminazione criteri e motivazione rafforzata (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 21 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, la pubblica amministrazione è tenuta a una motivazione rafforzata, volta a evidenziare le ragioni per cui la nomina di un soggetto privato esterno sia stata reputata dalla commissione maggiormente confacente alla soddisfazione del pubblico interesse. Tale requisito non può desumersi dalla sola adeguatezza delle esperienze risultanti dal curriculum vitae, ma deve essere valutato in connessione con la particolarità dei compiti assegnati. Qualora l’amministrazione attivi un’unica procedura selettiva per incarichi riservati ai dirigenti di cui all’art. 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 e a professionalità esterne ex comma 6, la valutazione delle candidature deve seguire una progressione logica e giuridicamente vincolata: i criteri, il livello minimo di competenza e una soglia numerica di punteggio devono essere predeterminati prima dell’esame delle domande e formalizzati nel verbale. Solo se i dirigenti ex comma 5-bis non raggiungono tale soglia la commissione può scrutinare i soggetti esterni. In assenza di tale predeterminazione, il provvedimento di conferimento è illegittimo per eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il Fatto

Il provvedimento sottoposto al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis), legge n. 20/1994, è il decreto del Ministro della salute con cui il Direttore di una Direzione generale ha conferito, ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, a una professionista esterna all’amministrazione l’incarico dirigenziale di seconda fascia per la titolarità di un Ufficio 1 — Affari generali.

La vicenda trae origine dalla riorganizzazione del Dicastero. Un precedente incarico dirigenziale, conferito alla stessa candidata ai sensi del comma 6 e con durata triennale, era cessato anticipatamente perché l’ufficio di riferimento era stato soppresso e la nuova posizione era stata assegnata, a seguito di interpello, a un altro dirigente interno. Avviata la procedura per la posizione rimasta vacante, aperta sia ai dirigenti esterni ex comma 5-bis sia alle professionalità ex comma 6, erano pervenute diciotto candidature. All’esito della valutazione dei curricula la scelta era caduta sulla candidata esterna, ritenuta in possesso di caratteristiche professionali aggiuntive rispetto agli altri candidati.

La Motivazione della Corte

L’Ufficio di controllo ha sollevato rilievi sull’iter seguito, rilevando che i requisiti richiesti erano naturalmente presenti nella professionalità dei dirigenti amministrativi e che le candidature dei dirigenti esterni non erano state ritenute pienamente idonee. È emerso, inoltre, che alla stessa candidata, in una precedente procedura, gli stessi dati curriculari erano stati valutati con un punteggio superiore rispetto a quello attribuito nella selezione in esame.

La Sezione ribadisce che il margine di discrezionalità più ampio che connota le nomine ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 impone procedure più rigorose, al fine di motivare le scelte operate. La valutazione delle candidature deve seguire una progressione logica e giuridicamente vincolata, dando priorità ai dirigenti interni e, in via residuale, ai soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (deliberazioni SCCLEG/3/2022/PREV, SCCLEG/14/2025/PREV, SCCLEG/15/2025/PREV, SCCLEG/16/2025/PREV) e afferma che l’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 impone la predeterminazione dei criteri di valutazione. Tale predeterminazione richiede la definizione del livello minimo di competenza per l’accesso all’incarico, ivi inclusa l’attribuzione di un punteggio numerico complessivo correlato ai titoli, da formalizzare nel verbale della commissione a garanzia di trasparenza e imparzialità.

La Sezione richiama l’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, secondo cui le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove, formalizzandoli nei verbali. Sul punto cita la giurisprudenza amministrativa e la Cass. Sez. Un. n. 14896 del 21 giugno 2010, secondo cui la preventiva posizione delle regole di giudizio assicura omogeneità e permanenza delle valutazioni nonché una procedura trasparente ed equa.

Nel caso concreto, la soglia minima di merito avrebbe dovuto essere prestabilita ed emergere dal verbale. Solo qualora i candidati dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni non l’avessero raggiunta, la commissione avrebbe potuto legittimamente esaminare le candidature dei soggetti privati esterni. In assenza di tale autovincolo procedurale, il provvedimento risulta gravemente carente di motivazione, con conseguente eccesso di potere. La Sezione, pertanto, rifiuta il visto e la registrazione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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