Spazio detentivo sotto 3 mq e fattori compensativi ex art 3 CEDU (Cass. pen. Sez. V n. 4948 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento detentivo contrario all’art. 3 CEDU, quando lo spazio vitale pro capite è compreso tra i 3 e i 4 mq il giudice di merito non può limitarsi al dato metrico, ma deve valutare l’incidenza dei fattori compensativi, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6551 del 2020. La doglianza che contesti l’esistenza o l’accertamento di tali fattori, risolvendosi in una censura di carattere eminentemente fattuale, è inammissibile in sede di legittimità ove formulata in modo generico. Parimenti generica è la censura che non si confronti con l’accertamento di sporadicità dei periodi di ristretto spazio individuale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto reclamo, ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., per il periodo di detenzione trascorso presso due istituti penitenziari, deducendo condizioni detentive degradanti. Il Magistrato di sorveglianza aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la domanda; il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo, ritenendo assicurato uno spazio individuale non inferiore a 3 mq e sussistenti adeguati fattori compensativi.
La Sez. I, con sentenza n. 24963 del 2023, aveva annullato quel provvedimento per eccessiva sinteticità della motivazione, limitata al solo dato dello spazio. In sede di rinvio il Tribunale di sorveglianza ha nuovamente rigettato il reclamo, con ordinanza del 15 febbraio 2024, avverso la quale il ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso, affidato a un unico motivo, deduce l’erronea applicazione degli artt. 3 e 46 CEDU, dell’art. 10 Cost. e degli artt. 6 e 35-ter Ord. pen., contestando il calcolo dello spazio pro capite e la mancata dimostrazione dei fattori compensativi.
La Corte ritiene infondata la censura relativa al primo istituto. Il Tribunale aveva chiarito che lo spazio di 0,54 mq da scomputare corrispondeva a quello occupato da tre armadi, e non da uno soltanto; ma anche accogliendo la premessa difensiva, la superficie disponibile per ciascun detenuto sarebbe rimasta compresa tra i 3 e i 4 mq. Ciò rendeva necessario, come avvenuto, valutare i fattori compensativi, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU e con le Sezioni Unite n. 6551 del 2020. Il Tribunale ha compiuto un puntuale scrutinio di tali elementi: bagno riservato e separato, docce, acqua calda, riscaldamento, areazione, assistenza sanitaria e accesso alle opportunità trattamentali del regime di alta sicurezza.
Quanto al dedotto vulnus alla privacy, la censura è smentita dal provvedimento, che dà atto come il vano WC fosse separato dal resto della camera e chiuso con una porta.
Con riferimento al secondo istituto, la Corte rileva che non è chiaro come il valore di 1,88 mq pro capite sia stato ricavato. Per i periodi di permanenza con altre due persone, lo spazio inferiore ai 3 mq è pacifico, ma il Tribunale ha evidenziato la sporadicità della situazione, protrattasi solo per brevi periodi: sul punto il ricorso nulla deduce, risultando generico. Quanto ai periodi con un solo compagno di cella, la detrazione del terzo letto non è dimostrata; in ogni caso, detraendo il letto a castello e due armadietti, si ottiene un valore pro capite superiore a 3,5 mq.
Infine, la deduzione sulla mancata dimostrazione dei fattori compensativi è generica, di carattere eminentemente fattuale, e come tale non scrutinabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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