Visto sulla corrispondenza: interesse al reclamo anche dopo la scadenza del provvedimento (Cass. pen. Sez. V n. 4950 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., l’interesse a impugnare non cessa per effetto della scadenza del termine di efficacia del provvedimento che lo ha disposto. Ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l’interesse deve essere immediato, concreto e attuale, ma l’esito del giudizio di legittimità è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere di visto. La preclusione processuale si tradurrebbe in lesione del diritto del detenuto all’effettività del rimedio giurisdizionale. Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio, non potendo dichiararsi il non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza aveva prorogato la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza epistolare e telegrafica di un detenuto in regime speciale, per un periodo determinato. Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo proposto avverso la proroga. La Prima Sezione della Corte annullava tale ordinanza per difetto di motivazione, rilevando che il giudice aveva affermato la congruità del provvedimento senza confrontarsi con le deduzioni difensive, in particolare sull’automatica derivazione tra regime differenziato e visto sulla corrispondenza.
In sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo, perché il provvedimento impugnato aveva cessato i suoi effetti e non vi era stato alcun trattenimento di corrispondenza. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dei principi espressi in sede rescindente e l’erronea esclusione dell’interesse a impugnare, essendo egli tuttora sottoposto al regime differenziato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. La giurisprudenza consolidata richiede un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale e a conseguire un’utilità, ossia una decisione più vantaggiosa. L’interesse deve sussistere sia al momento della proposizione dell’impugnazione, sia in quello della decisione.
Nel caso concreto il ricorrente ha individuato l’interesse nell’incidenza che la revoca del visto potrebbe avere sul regime ex art. 41-bis Ord. pen. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in questa materia, l’interesse prescinde dalla vigenza dell’atto impugnato, perché l’esito del giudizio è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere di visto. Un’eventuale preclusione lederebbe il diritto del detenuto all’effettività del rimedio giurisdizionale.
Il principio è ribadito dalla pronuncia secondo cui sussiste l’interesse del condannato alla decisione del reclamo avverso il provvedimento che dispone la sottoposizione della corrispondenza al visto, anche se è decorso il termine di efficacia, in quanto l’esito del giudizio incide sul rinnovato esercizio del potere in contestazione. La Corte richiama inoltre l’orientamento che, in tema di proroga ex art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., esclude che il decorso del termine faccia venir meno l’interesse all’impugnazione.
L’assenza di una decisione nel merito vanificherebbe la garanzia di un controllo giurisdizionale effettivo, non meramente formale, sulla legalità della misura, riconosciuta dalla Costituzione e dall’art. 6.1 CEDU. Nella stessa prospettiva il magistrato di sorveglianza, investito del reclamo avverso una misura già scontata, non può dichiarare l’inammissibilità per carenza di interesse ma, se ritiene fondate le doglianze, deve revocarla ora per allora. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza.
Nota della Redazione
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