Revoca della sospensione condizionale in executivis ammessa solo su istanza di parte (Cass. pen. Sez. V n. 4949 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione può disporre la revoca della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante tra quelli adottabili d’ufficio. Il procedimento di esecuzione, pur non essendo giudizio di impugnazione e non conoscendo il principio devolutivo, postula una domanda giudiziale caratterizzata da petitum e causa petendi e il giudice non può provvedere su un oggetto diverso da quello della richiesta introduttiva. Tuttavia, il sopraggiungere di nova rilevanti sul piano decisorio può essere fatto valere nel procedimento di esecuzione, anche in sede di rinvio, purché sia assicurato alla controparte il contraddittorio. Ne consegue che il ricorso che ometta di censurare una autonoma e distinta causa di revoca individuata nel provvedimento impugnato è inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 3 luglio 2023 aveva revocato la sospensione condizionale di una pena detentiva inflitta a un condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 30 aprile 2014, per il sopraggiungere nel quinquennio di un nuovo delitto accertato con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 10 dicembre 2018, irrevocabile il 9 gennaio 2020.
Con sentenza n. 23548 del 21 febbraio 2024 la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva annullato quel provvedimento, rilevando che il reato posto a fondamento della revoca risultava commesso il 28 febbraio 2014, e dunque prima della scadenza del termine, che va computato dalla data di irrevocabilità della sentenza di concessione del beneficio. In sede di rinvio il Tribunale di Gela, con ordinanza del 9 settembre 2024, ha nuovamente disposto la revoca, valorizzando una diversa condanna sopravvenuta e ulteriori ipotesi di revoca. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 666, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore. Il procedimento di esecuzione non è giudizio di impugnazione e si caratterizza come procedimento di prima istanza, in cui non vige il principio devolutivo. Nondimeno, poiché la richiesta è inammissibile in caso di manifesta infondatezza o di riproposizione di istanza già rigettata, essa deve presentare i caratteri propri della domanda giudiziale, con petitum e causa petendi.
Da tali premesse i giudici di legittimità traggono il corollario del rispetto del principio della domanda: il giudice decide sulla richiesta dell’istante e non può provvedere su un oggetto diverso. È affetto da nullità assoluta il provvedimento adottato d’ufficio, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste. Coerentemente, la revoca della sospensione condizionale può essere disposta solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante tra quelli adottabili d’ufficio.
Nel caso concreto, la richiesta originaria del pubblico ministero era stata formulata con riferimento alla sentenza del 3 luglio 2013, e le relative condizioni non potevano ritenersi sussistenti. Tuttavia il ricorrente, nel dedurre la violazione del contraddittorio per la valorizzazione di altra circostanza di fatto e di ulteriori ipotesi di revoca, avrebbe dovuto allegare i verbali di udienza per dimostrare che la questione non era stata dedotta successivamente all’istanza originaria, consentendo alla difesa di controdedurre. Poiché non si verte in caso di error in procedendo, tali verbali non sono accessibili alla Corte.
La Corte rileva inoltre che il ricorso è aspecifico laddove non si confronta con l’ulteriore autonoma causa di revoca individuata nell’ordinanza, correlata a un delitto commesso il 28 febbraio 2014. Escluso che la revoca facoltativa ex art. 168, secondo comma, cod. pen. possa essere disposta solo dal giudice della cognizione, e affermato che non è configurabile alcuna questione rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. in assenza di specifica impugnazione, il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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