Rapina impropria consumata e ricorso inammissibile per motivi non specifici (Cass. pen. Sez. VII n. 4980 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di rapina impropria è consumato quando l’avente diritto ha perduto il controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperarla autonomamente, e l’agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare a sé o ad altri l’impunità. È inammissibile il ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. La diversa qualificazione giuridica del fatto non è deducibile quando il ricorrente ometta di confrontarsi con gli argomenti logici e giuridici espressi nella sentenza impugnata.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata per i reati di rapina impropria e lesioni, con decisione confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila con sentenza del 13/05/2024. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che a suo avviso andava ricondotto alla fattispecie di furto e non alla rapina impropria, e contestando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per le lesioni.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità per la verifica della correttezza della qualificazione giuridica e della specificità dei motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Il ricorrente, nel dedurre la violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, ha omesso di confrontarsi con i corretti argomenti logici e giuridici espressi dalla Corte d’appello nella parte motiva della sentenza impugnata. La censura si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto senza misurarsi con il ragionamento già svolto dal giudice di merito.

Nel ricostruire la fattispecie, la Corte richiama la regola secondo cui, in relazione alla rapina impropria, il delitto è consumato quando l’avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente, e l’agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare a sé o ad altri l’impunità. Sul punto viene citato il precedente Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021 – 01.

Quanto al secondo motivo, relativo alla responsabilità per il delitto di lesioni, la Corte lo ha dichiarato indeducibile. Il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Tali censure devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Nel merito delle lesioni, i giudici di merito avevano chiarito che non si era trattato di un semplice divincolarsi, ma vi era stato un colpo alla mano della persona offesa, e che le lesioni non erano state involontarie o accidentali ma coscienti e volontarie.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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