Appello generico e improcedibilità per difetto di querela non sollevata in appello (Cass. pen. Sez. V n. 8570 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione concernente il difetto della condizione di procedibilità, sopravvenuta per effetto della riforma Cartabia, deve essere proposta con l’atto di impugnazione e non può essere sollevata per la prima volta davanti al giudice di legittimità, quando il termine per l’introduzione della querela sia già scaduto al momento della proposizione dell’appello. La questione che postula la verifica delle mansioni e delle funzioni svolte dal querelante all’interno dell’esercizio commerciale richiede un accertamento di fatto estraneo al giudizio di cassazione. È inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello che non si confronti con le argomentazioni del primo giudice, limitandosi a una esposizione teorica di principi giurisprudenziali.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello proposto da due imputati avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, che li aveva ritenuti colpevoli di concorso in furto aggravato di elettrodomestici sottratti all’interno di un esercizio commerciale e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la decisione della Corte di appello i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: da un lato, l’improcedibilità del reato per difetto di legittimazione attiva del querelante — mero dipendente dell’esercizio commerciale — in seguito all’entrata in vigore della riforma Cartabia; dall’altro, la nullità della sentenza per avere la Corte di merito dichiarato inammissibile il gravame pur in presenza di specifici motivi di censura.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo muovendo dalla successione di discipline intervenuta con il d.lgs. n. 150/2022. La sentenza di primo grado è stata emessa in data antecedente alla scadenza del termine fissato dall’art. 85 del citato decreto, individuato nel 30 marzo 2023, entro il quale la persona offesa dal reato divenuto procedibile a querela avrebbe potuto introdurre la condizione di procedibilità. L’appello è stato proposto successivamente a tale termine.

La disposizione transitoria ha contemperato l’interesse punitivo con le istanze di certezza processuale e di garanzia degli imputati ancora sottoposti a processo, in coerenza con le linee di indirizzo dell’art. 2, quarto comma, cod. pen..

La Corte riconosce che, secondo un orientamento già affermato, è ammissibile il ricorso che ponga la questione di improcedibilità per difetto di querela in caso di sopravvenienza normativa verificatasi successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, richiamando Sez. V n. 26418 del 03.04.2024 e Sez. VI n. 37745 del 19.09.2024.

Nel caso esaminato, tuttavia, la situazione processuale è differente: nell’atto di appello la questione della procedibilità non è stata posta, ed è stata prospettata per la prima volta davanti al giudice di legittimità, tardivamente, quando avrebbe potuto essere introdotta con l’atto di gravame. A ciò si aggiunge che la questione sottende un accertamento di fatto, poiché richiede una verifica delle mansioni e delle funzioni svolte dal querelante in rapporto con la proprietà.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato, ricostruendo il quadro degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La disciplina dell’appello richiede che l’impugnante esprima una critica delle argomentazioni del primo giudice, evidenziandone lacune o vizi logici. La ricostruzione alternativa dei fatti, avulsa dalla motivazione impugnata, sconta il limite dell’a-specificità. Il difensore dei ricorrenti si è doluto in modo del tutto generico della declaratoria di inammissibilità, senza confrontarsi con le fonti di prova poste a fondamento della decisione.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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