Sequestro per equivalente e quota di profitto del singolo concorrente (Cass. pen. Sez. 3 n. 992 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca per equivalente deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo effettivamente conseguito. L’accertamento della quota di profitto costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, è legittima la ripartizione in parti uguali. Il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. È pertanto illegittimo il provvedimento che, valorizzando una presunzione di contitolarità indivisa dell’attività, disponga il sequestro dell’intero profitto a carico di ciascuno dei coindagati.
Il Fatto
Con ordinanza del 21/07/2025, il Tribunale di Savona rigettava l’istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di C 240.683,37, emesso dal G.I.P. nei confronti di una donna indagata, quale amministratrice di fatto di una ditta individuale, per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, per avere utilizzato fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA negli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019.
Avverso l’ordinanza, l’indagata proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione del principio di proporzionalità e l’erronea applicazione del principio di solidarietà tra concorrenti, per essere stato confermato il sequestro per l’intero importo del profitto senza verifica della quota effettivamente conseguita, in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13783/2025.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, concernente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Savona. Ha ritenuto corretta l’applicazione del combinato disposto degli artt. 16 c.p.p. e 18 d.lgs. n. 74/2000, che individua il criterio del “primo reato” per i reati connessi di pari gravità. La Corte ha precisato che il criterio residuale di cui all’art. 18, comma 3, d.lgs. citato, basato sul luogo di iscrizione della notizia di reato, opera unicamente nel caso di plurima emissione di fatture nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, non essendo applicabile quando le emissioni riguardano periodi diversi. Nel caso di specie, il reato più risalente, relativo all’anno d’imposta 2017, risultava consumato il 28/12/2017, ed il luogo di accertamento ricadeva nel circondario di Savona.
Il secondo motivo è stato dichiarato generico, non confrontandosi con la motivazione del Tribunale che aveva chiarito come, trattandosi di profitto costituito da un risparmio di spesa, non fosse possibile procedere a confisca diretta per mancanza di una res suscettibile di apprensione materiale. Il Tribunale aveva inoltre specificato che, essendo il reato ascritto agli amministratori di fatto di una ditta individuale, priva di autonomia patrimoniale, il patrimonio dell’ente si confonde con quello della persona fisica, rendendo coerente l’aggressione diretta del patrimonio degli stessi.
La Corte ha invece ritenuto fondato il primo motivo, incentrato sul principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2025. G.I.P. e Tribunale avevano correttamente individuato il profitto nel risparmio fiscale illecitamente ottenuto, ma avevano erroneamente indicato tale valore quale limite per il sequestro disposto a carico di entrambi i coindagati, giustificando l’applicazione per l’intero importo in base alla presunzione di indivisa contitolarità della ditta. Così facendo, ciascuno degli indagati rispondeva per l’intero profitto, perpetuando l’applicazione del principio di solidarietà passiva superato dalla sentenza Massini, che esclude la possibilità di disporre il sequestro a carico di ciascun concorrente per l’intera entità del profitto accertato.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla determinazione del profitto confiscabile nei confronti della ricorrente, con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo esame sul punto.
Nota della Redazione
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