Reato continuato in esecuzione: onere probatorio sul condannato (Cass. pen. Sez. I n. 4989 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, l’applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. presuppone il positivo accertamento del medesimo disegno criminoso di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen., da verificare attraverso concreti indicatori. Non è sufficiente valorizzare la sola omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. L’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della programmazione unitaria grava, secondo le regole generali, sul condannato istante, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità dei titoli di reato.

Il Fatto

Il condannato proponeva al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili: la prima emessa dalla Corte d’appello di Napoli per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, commessi tra il 2017 e il 3 giugno 2020; la seconda emessa dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato di cui all’art. 73 del medesimo d.P.R., commesso il 10 ottobre 2018.

La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza con ordinanza del 10 ottobre 2024, ritenendo non dimostrata la programmazione unitaria: i reati, pur omogenei e ravvicinati nel tempo, si differenziavano perché la prima condanna riguardava un’attività di spaccio in contesto di crimine organizzato, mentre nella seconda non emergevano elementi della stessa natura, non potendosi escludere un’iniziativa criminale autonoma del condannato. Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva in cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dal dato normativo. L’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. consente di chiedere la disciplina del concorso formale o del reato continuato quando più sentenze irrevocabili siano state pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, sempre che la continuazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. I presupposti sostanziali sono quelli dell’art. 81, comma 2, cod. pen., che richiede più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Poiché la norma non definisce il disegno criminoso, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Il collegio richiama Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione esige, anche in sede esecutiva, un’approfondita verifica dei concreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se gli altri reati risultino frutto di determinazione estemporanea.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata non aveva individuato un unico disegno criminoso, valorizzando la natura non organizzata dell’attività di spaccio oggetto della seconda condanna. Il ricorrente sosteneva che tale natura non era emersa solo perché il processo si era svolto per direttissima, ma la Corte replica che il giudice dell’esecuzione deve fondarsi su quanto riportato nella sentenza di condanna, mentre l’ipotesi di un esito diverso in rito ordinario resta una mera congettura, non idonea a viziare il percorso logico della decisione (richiamate Sez. I n. 17102 del 15/02/2024 e Sez. II n. 3817 del 09/10/2019).

Il collegio osserva inoltre che la natura non organizzata dell’attività emergeva dalla stessa condotta oggetto del processo, relativa anche alla detenzione di piantine di marijuana, modalità non riconducibile alle ordinarie forme di approvvigionamento dei sodalizi criminali. Quanto all’assunto che non vi sarebbero differenze tra spaccio organizzato e non organizzato, la Corte ribadisce che occorre “una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine” (Sez. I n. 24202 del 23/02/2022), non ravvisabile quando uno dei reati nasce da iniziativa autonoma e non concordata con il sodalizio.

Da ultimo, la Corte afferma che l’onere della prova dell’esistenza del medesimo disegno criminoso grava su chi lo afferma, dunque sul condannato istante, richiamando Sez. I n. 35806 del 20/04/2016: non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità dei titoli di reato, indici sintomatici di un’abitualità criminosa e non di un progetto unitario. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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