Limiti alla deducibilità della violazione della Carta di Noto in sede di legittimità (Cass. pen. n. 14006/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le eccezioni relative a domande suggestive o a modalità di escussione dei minori in violazione dei protocolli della Carta di Noto devono essere proposte al giudice dinanzi al quale si forma la prova (nel caso di incidente probatorio, al giudice che lo assume); non possono essere sollevate per la prima volta nei successivi gradi di giudizio, né tantomeno in sede di legittimità. L’inosservanza delle linee guida per l’audizione dei minori non determina di per sé una nullità o inutilizzabilità della prova, né costituisce ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte. In tema di atti sessuali con minorenne, il diniego dell’attenuante di minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma 4, cod. pen. è sufficientemente motivato dalla presenza di uno solo elemento di conclamata gravità, quale l’età particolarmente ridotta della vittima, il numero e il tipo di condotte, l’approfittamento del rapporto di parentela. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la presenza di specifici elementi positivi e non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi; l’assenza di tali elementi legittima il diniego.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato in primo grado per i delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne, commessi in danno di due minori di dieci anni. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma, ha ridotto la pena a sei anni di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di condanna. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare per violazione della sospensione feriale, l’omessa motivazione in merito alla mancata applicazione della Carta di Noto nell’incidente probatorio, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, il diniego dell’attenuante di minore gravità e delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio secondo cui l’inosservanza della sospensione feriale integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile ai sensi degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., e che, nel caso di specie, i diritti di difesa dell’imputato non erano stati pregiudicati. I motivi relativi alla Carta di Noto e alla rinnovazione istruttoria sono stati giudicati inammissibili per genericità e per non essere state proposte tempestive eccezioni in sede di incidente probatorio. La Corte ha ribadito che le contestazioni sulle modalità di escussione dei minori devono essere sollevate immediatamente davanti al giudice che assume la prova, non potendo essere dedotte per la prima volta nei successivi gradi o in legittimità.
Quanto all’attenuante di minore gravità, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego, fondata sull’età particolarmente ridotta dei minori (inferiore a dieci anni), sul numero e sul tipo di condotte e sull’approfittamento del rapporto di parentela, elementi ritenuti sufficienti a escludere la minor gravità. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che queste richiedono specifici elementi positivi, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego, e che l’incensuratezza, il contegno collaborativo e le condizioni di vita disagiate, se genericamente dedotti, non sono di per sé idonei a giustificarne la concessione. Inammissibilità del ricorso e condanna alle spese, nonché al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, hanno concluso la decisione.
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Nota della Redazione
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