Abuso del diritto e inopponibilità dell’operazione di società veicolo (Cass. civ. Sez. V n. 104 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione posta in essere mediante la costituzione di una società veicolo integra abuso del diritto ai sensi dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 quando emerga l’assenza di ragioni economiche ulteriori rispetto al mero risparmio fiscale. Incombe sull’ufficio la dimostrazione dello scopo abusivo e della marginalità dello scopo extra-fiscale, ma tale prova può desumersi da indici concordanti, quali la durata limitata della società, la coincidenza della compagine sociale con quella della venditrice, la rinuncia ingiustificata al guadagno e la successiva incorporazione nell’acquirente. Accertata l’inopponibilità dell’operazione all’erario, la disciplina tributaria va applicata come se la stessa non fosse stata posta in essere, con la conseguenza che è pienamente giustificata l’applicazione della ritenuta sugli utili che si sarebbero determinati nell’operazione diretta.
Il Fatto
Una società immobiliare alienava terreni edificabili a un’altra società, costituita poco prima da soggetti legati da vincoli familiari e in parte coincidenti con la compagine della venditrice. I terreni, rivenduti a un prezzo di poco superiore a quello di acquisto, venivano periziati pochi giorni dopo a un valore assai più elevato. I soci della società acquirente cedevano poi le proprie partecipazioni a un terzo, pagando l’imposta sostitutiva del 2 % sul prezzo di cessione, e la società veicolo veniva infine incorporata dall’acquirente.
L’Amministrazione finanziaria qualificava l’intera operazione come abuso del diritto, volta a sottrarre il rilevante utile alla tassazione progressiva in capo ai soci. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in due motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso e memorie illustrative.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 282/2002, sostenendo che l’abuso presuppone che le operazioni siano determinate esclusivamente dallo scopo di ottenere un risparmio fiscale o che lo scopo extra-fiscale sia meramente marginale. Il motivo è infondato.
La Corte ribadisce che lo scopo abusivo e l’assenza o marginalità dello scopo extra-fiscale devono essere oggetto di dimostrazione da parte dell’ufficio. Nel caso di specie tale prova risulta raggiunta, perché emergono molteplici indici concordanti: la costituzione di una società per un periodo limitato, avente all’attivo i soli immobili poi compravenduti; una compagine sociale che rispecchia le proporzioni della venditrice, estesa ad altri soggetti ma pur sempre legati ai soci della ricorrente; la rinuncia ingiustificata a un notevole guadagno; la successiva incorporazione nella società acquirente.
La Corte valorizza anche il risparmio conseguito in sede di rivalutazione, poiché la partecipazione dei soci non risultava più qualificata. Il richiamo della controricorrente a Cass. 8484/24 è giudicato non invocabile, perché quel precedente prescrive proprio la verifica puntuale degli indici di elusività e dell’assenza di effettive ragioni economiche diverse dal mero risparmio fiscale, verifica qui compiuta dalla Commissione Tributaria Regionale.
A fronte di ciò la parte ricorrente non ha addotto alcuna giustificazione circa una ragione economica, sia pur concomitante a quella fiscale, ma non marginale. Irrilevante è altresì l’intervenuta emanazione di una norma di rivalutazione, l’art. 9, l. n. 244/2007, che non incide in maniera apprezzabile sull’operazione di fondo.
Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 27, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, per assenza del presupposto della distribuzione degli utili e per operare del divieto di praesumptio de praesumpto. La Corte osserva che l’art. 37-bis stabilisce l’inopponibilità all’erario dei negozi diretti ad aggirare obblighi o divieti tributari. Accertata l’operazione abusiva, la disciplina va applicata come se la vendita fosse avvenuta direttamente tra la società originaria e l’acquirente finale; a tale stregua la ritenuta sugli utili risulta giustificata, senza che la loro sussistenza e il diritto al percepimento siano oggetto di ulteriore presunzione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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