Permesso premio: pericolosità sociale e rivisitazione critica (Cass. pen. Sez. I n. 5798 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l’assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo. In tali ipotesi rileva in senso negativo anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante. Il giudice di sorveglianza è titolare di un potere discrezionale nella valutazione dell’adeguatezza della misura allo stadio del percorso rieducativo, ma è tenuto a esternare il giudizio con motivazione completa, logica e non contraddittoria, non essendo sufficiente la mera adesione ai pareri delle autorità amministrative dell’esecuzione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva rigettato la domanda di concessione di un permesso premio presentata da un detenuto, condannato per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo.

Avverso tale ordinanza il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 4-bis e 30-ter l. 26 luglio 1975, n. 354, degli artt. 2, 3, 24, 27 Cost. e dell’art. 6 Cedu, nonché vizio di motivazione. Si duole, in sintesi, che il Tribunale abbia aderito acriticamente alle argomentazioni del Magistrato di sorveglianza, omesso di acquisire la relazione del responsabile del gruppo della trasgressione e di confrontarsi con le produzioni difensive, senza individuare in concreto la sua condotta e la perdurante pericolosità sociale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo. L’art. 30-ter Ord. pen. richiede la regolare condotta e l’assenza di pericolosità sociale; il permesso premio è parte integrante del programma di trattamento. L’art. 65 del Regolamento di esecuzione prevede che la domanda sia corredata dagli esiti dell’osservazione scientifica della personalità e dal parere del direttore, con eventuali informazioni acquisite a mezzo degli organi di polizia e, per i reati di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., dai pareri di cui all’art. 4-bis, comma 2, o 30-bis, comma 1, Ord. pen.

La decisione va assunta su tale compendio istruttorio, ad impulso officioso, entro un tempo ragionevole, salvo che le risultanze parziali già disponibili rivelino in modo inequivoco l’impossibilità di una favorevole valutazione. La Corte richiama Sez. I n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Sez. I n. 19366 del 19/03/2019, Meneghetti e, con riferimento alle misure alternative, Sez. VII n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato indica dettagliatamente le ragioni dell’insussistenza dei presupposti. Il Tribunale ha valorizzato la perdurante operatività del gruppo criminale di riferimento, ricostruita sulla base della nota della DDA e di recenti sentenze di condanna, e ha escluso che la collaborazione processuale allegata dalla difesa sia stata effettiva. Ha inoltre rilevato atteggiamenti strumentali e capacità manipolatoria del detenuto, desunti dalla relazione di osservazione aggiornata, con una adesione meramente formale alle attività trattamentali.

Da tali dati i giudici di merito hanno tratto la conclusione che la reale dissociazione dai percorsi criminali pregressi sia ancora da intraprendere e che ogni argomentazione su confessioni e dichiarazioni collaborative risulti prematura, non essendo le lettere ai familiari delle vittime e le riparazioni pecuniarie realmente interiorizzate.

A fronte di argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi al dato normativo, il ricorso e i motivi aggiunti — che si limitano a insistere sulla sussistenza dei presupposti del beneficio — sono giudicati infondati. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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