L’inammissibilità per genericità dei motivi di riesame in materia cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 1019 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, nel confermare la misura, abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, qualora i motivi di impugnazione risultino generici, in quanto meramente reiterativi delle censure già prospettate in sede di riesame e diretti a ottenere una diversa valutazione del compendio indiziario. La verifica demandata alla Corte di legittimità, in ragione della peculiare natura del giudizio, è limitata al controllo della congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non potendo risolversi in una rivalutazione del merito. La motivazione del tribunale del riesame, vertendo su indizi e non su prove, è volta all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, ancorché non di responsabilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato e ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di La Spezia per i reati di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e furto delle autovetture utilizzate per la rapina.
Avverso detta pronuncia, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. In particolare, ha contestato la valutazione degli elementi indiziari e la prognosi di pericolosità, deducendo la mancata considerazione di misure meno afflittive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi proposti erano generici e si limitavano a reiterare le censure già formulate in sede di riesame, invocando una diversa valutazione del compendio indiziario che, al contrario, era stato adeguatamente e coerentemente esaminato dal Tribunale.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi, è diretto a verificare la congruità logica della valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Tale valutazione non può tradursi in una diversa ricostruzione dei fatti, né in una rilettura delle emergenze processuali.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente individuato gli elementi indiziari a carico dell’indagato, quali la temporanea presenza nella zona del delitto, l’utilizzo della propria autovettura da parte del gruppo criminale per la fuga, i risultati dei tabulati telefonici e la mancata allegazione di elementi a discarico. Il ricorrente, invece, non aveva contestato specificamente tali elementi, ma si era limitato a valorizzare circostanze di carattere neutro, non idonee a inficiare la coerenza del ragionamento del Tribunale.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato e generico. Il Tribunale, infatti, aveva correttamente desunto la spiccata pericolosità sociale dalle peculiarità della condotta, quali la pianificazione del reato, il coinvolgimento di più soggetti e la commissione di reati contro il patrimonio, ritenendo la misura custodiale l’unica adeguata. La censura non si confrontava con la motivazione resa, che aveva valorizzato elementi concreti tratti dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato.
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Nota della Redazione
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