Omesso versamento di ritenute: la notifica della diffida non integra la fattispecie (Cass. pen. Sez. 3 n. 19249 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, quale illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate. L’elemento soggettivo deve sussistere in tale momento e non può essere escluso dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata all’autore della violazione per consentirgli di fruire della speciale causa di non punibilità. La notifica di tale atto, pertanto, non costituisce elemento della fattispecie incriminatrice.

Il Fatto

Il Tribunale di Torre Annunziata assolveva l’imputato, legale rappresentante di una ditta individuale, dal reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, perché il fatto non sussiste. Il giudice di merito fondava la propria decisione sull’illegittimità della notifica della diffida ad adempiere, eseguita dall’INPS presso l’indirizzo di residenza dell’imputato e non presso la sede dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore della Repubblica, ravvisando un travisamento della prova da parte del giudice di merito. La notifica della diffida, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era stata eseguita regolarmente presso l’indirizzo di residenza dell’imputato, come risultante dalla visura camerale. La qualità di titolare di una ditta individuale, ha precisato la Corte, consente di eseguire le notifiche anche presso il domicilio personale, rendendo non dirimente la circostanza che la sede dell’attività fosse in luogo diverso. Il travisamento così riscontrato inficia radicalmente la motivazione della sentenza impugnata.

Con riferimento al secondo profilo, la Corte ha chiarito che l’avvenuta notifica della diffida non costituisce un elemento della fattispecie di reato. Il delitto di omesso versamento di ritenute è un illecito omissivo istantaneo che si consuma alla scadenza del termine per il versamento, momento in cui deve sussistere l’elemento soggettivo. La diffida, infatti, è un atto successivo alla consumazione, finalizzato a consentire al contravventore di avvalersi della speciale causa di non punibilità mediante il pagamento integrale dei contributi entro tre mesi. Coerentemente, la mancata conoscenza della diffida non può essere invocata per escludere il dolo. La Corte ha richiamato il principio già affermato da Sez. 3, n. 43607 del 2015, nonché da pronunce successive non massimate.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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