Ricorso inammissibile se reitera motivi d’appello senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 5964 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, poiché tali censure, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifiche ma meramente apparenti. Il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli, in data 30.04.2024, ha confermato il giudizio di responsabilità. Con un primo motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base di quel giudizio, in relazione all’attendibilità del riconoscimento fotografico. Con un secondo motivo censura il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità per la verifica della specificità dei motivi e della correttezza del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito nel disattendere la richiesta di integrazione probatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che contesta l’attendibilità del riconoscimento fotografico. Il motivo è inammissibile perché fondato su censure che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese. Tali motivi, osserva la Corte, devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La Corte d’appello, del resto, alle pagine 5 e 6 della sentenza, aveva chiarito che entrambi gli atti ricognitivi risultano essere stati espletati con modalità assolutamente corrette.

Quanto al secondo motivo, relativo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la Corte rileva che esso omette di confrontarsi con le argomentazioni espresse dal giudice d’appello ed è manifestamente infondato. I giudici di merito avevano chiarito che l’integrazione probatoria richiesta, per quanto argomentato, non presenta i caratteri della decisività, integrando gli elementi acquisiti prova della penale responsabilità non solo per l’intrinseca valenza degli stessi, ma soprattutto per l’assenza di elementi di segno opposto.

Sul punto la Corte richiama il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità. Sono richiamate sul punto Sez. V n. 23580 del 19.02.2018 e Sez. VI n. 11907 del 13.12.2013, dep. 2014.

Alla luce di tali rilievi, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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