Preclusa in sede di rinvio ogni questione sulla competenza del giudice (Cass. pen. Sez. 1 n. 15629 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza del giudice indicato con la sentenza di annullamento non è discutibile nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 627, primo comma, cod. proc. pen., restando ivi preclusa ogni questione sulla sua attribuzione. È altresì preclusa la riproposizione delle questioni di legittimità costituzionale già esaminate e respinte dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente, per il disposto dell’art. 628, secondo comma, cod. proc. pen.. È inammissibile per genericità il ricorso che si limiti a prospettare l’estraneità alla condotta concorsuale in modo assertivo, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva annullato con rinvio la decisione del Tribunale di Campobasso che aveva dichiarato la improcedibilità per difetto di querela del reato di lesioni, rilevando che il fatto era procedibile d’ufficio per l’avvenuta contestazione della circostanza aggravante del concorso di più persone.
Il giudice del rinvio, la Corte d’appello di Campobasso, aveva poi affrontato il merito, affermando la responsabilità degli imputati e condannandoli alla pena di mesi nove di reclusione. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo diversi motivi, tra cui l’incompetenza del giudice di appello a decidere il merito, la riproposizione della questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega e la genericità dell’accusa concorsuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Quanto alla dedotta incompetenza del giudice di rinvio, ha osservato come il tema debba ritenersi precluso ai sensi dell’art. 627, primo comma, cod. proc. pen., norma che rende indiscutibile la competenza attribuita con la sentenza di annullamento. In tal senso, nessuna questione poteva essere sollevata circa la competenza della Corte d’appello di Campobasso a trattare il merito.
Analogamente, è stata giudicata preclusa la questione di legittimità costituzionale, in quanto già esaminata e respinta nella decisione rescindente, con espresso divieto di riproposizione ai sensi dell’art. 628, secondo comma, cod. proc. pen..
La Corte ha infine esaminato il motivo volto a contestare la ascrivibilità della condotta concorsuale a uno degli imputati, ritenendolo generico. Le risultanze del giudizio di merito, consistite nelle videoriprese e nelle deposizioni testimoniali, avevano evidenziato l’ingresso ravvicinato di più detenuti nella cella della parte lesa, seguita da rumori e dalla fuga al sopraggiungere dell’agente di polizia penitenziaria.
La Corte ha difeso come logica la ricostruzione del giudice di merito che aveva desunto dall’azione collettiva la prova del concorso di persone, in quanto la pretesa estraneità all’azione si poneva in aperto contrasto con le emergenze probatorie. All’inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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