Lavoro di pubblica utilità: il giudice dell’esecuzione deve valutare la personalità attuale (Cass. pen. Sez. I n. 6540 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoro di pubblica utilità quale misura sostitutiva, nel regime transitorio di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, può essere applicato anche dal giudice dell’esecuzione, al quale il potere è attribuito in via eccezionale. Questi applica il medesimo criterio di giudizio del giudice della cognizione, incentrato sulla personalità attuale del condannato. La valutazione deve partire dalla gravità del reato commesso e dalla motivazione della sentenza di condanna, che non può essere contraddetta o ignorata. È apparente la motivazione che si limiti al mero riferimento ai precedenti penali, senza considerarne la risalenza nel tempo e senza confrontarsi con il giudizio già espresso dal giudice della cognizione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione al residuo della pena inflitta con sentenza della stessa Corte, divenuta irrevocabile.

Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice dell’esecuzione avrebbe letto erroneamente la sentenza di merito, nella quale i precedenti penali, risalenti nel tempo, erano stati ritenuti di non particolare gravità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato la disciplina delle pene sostitutive introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. In via ordinaria la competenza spetta al giudice della cognizione, che decide con la sentenza di condanna. I criteri di valutazione sono fissati dagli artt. da 53 a 60 della legge n. 689 del 1981, come modificata, in particolare dall’art. 68, che richiama i parametri dell’art. 133 cod. pen.

Secondo la disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, le pene sostitutive, se più favorevoli, possono essere applicate anche ai procedimenti pendenti in primo grado, in appello o in Cassazione alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 30 dicembre 2022. In tale ipotesi il condannato presenta istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 686 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza.

La Corte ha precisato che, pur attribuito in via eccezionale, il potere del giudice dell’esecuzione non muta il criterio di giudizio. Resta centrale la valutazione della personalità del condannato, da riferire alla situazione attuale, fisica, psichica e familiare. Assume rilievo la gravità del reato, da cui il giudizio prende le mosse, anche per la fase in cui si inserisce la decisione.

Nel caso concreto la motivazione è risultata apparente. Il giudice dell’esecuzione si è limitato a un mero riferimento ai precedenti penali, senza considerarne la risalenza nel tempo e senza confrontarsi con la motivazione resa dal giudice della cognizione, che aveva escluso che quelli costituissero espressione di pericolosità concreta in atto. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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