Errore di fatto inammissibile per dedotto errore di diritto (Cass. pen. Sez. 5 n. 544 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è rimedio di natura eccezionale e derogatoria rispetto al giudicato, non estensibile oltre i casi in esso considerati. L’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco che incide sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne restano estranei gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti a una non corretta interpretazione degli atti processuali, da assimilare agli errori di diritto. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio. La censura che devolve alla Corte una questione valutativa sull’idoneità della notificazione a far decorrere il termine d’impugnazione deduce un errore di diritto, non un errore di fatto, rendendo il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La Prima Sezione della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile per tardività, con la procedura de plano di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva applicato all’imputato la misura cautelare del divieto di espatrio, in relazione a un procedimento per duplice omicidio e tentato omicidio. Avverso tale declaratoria di inammissibilità, il ricorrente proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Prima Sezione era incorsa in un errore percettivo, non avendo considerato che l’ordinanza applicativa della misura era stata notificata all’interessato solo in data successiva e che, pertanto, da tale data andava computato il termine di dieci giorni per impugnare.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale, nel scrutinare il ricorso, ha preliminarmente ripercorso le coordinate generali del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ribadendo il principio di incontrovertibilità delle sentenze di legittimità quale fondamento del sistema delle impugnazioni. Ha quindi richiamato la distinzione tra errore materiale ed errore di fatto, precisando che quest’ultimo deve consistere in una svista o in un equivoco incidente sulla percezione degli atti interni al giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato che la giurisprudenza, pur avendo esteso la legittimazione al ricorso straordinario anche a soggetti non qualificabili come condannati, ha sempre vincolato l’esperibilità del rimedio alla sussistenza di un nesso funzionale tra la decisione impugnata e la stabilizzazione del giudicato.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di non dover affrontare il tema dell’azionabilità del ricorso straordinario avverso le decisioni emesse all’esito del rito de plano, in quanto la questione non era rilevante. L’infondatezza del ricorso è stata, infatti, ravvisata sotto il profilo oggettivo. La censura proposta non denunciava un errore di fatto, ma un errore di diritto, in quanto mirava a far valere la corretta applicazione dell’art. 585, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla decorrenza del termine per impugnare.
La Quinta Sezione ha precisato che la questione relativa all’idoneità della notificazione dell’ordinanza al difensore di fiducia domiciliatario a fare decorrere il termine per il ricorso, ovvero all’eventuale efficacia di una successiva notifica all’imputato, è una questione tipicamente valutativa. Essa involge un giudizio di diritto sull’interpretazione e l’applicazione delle norme processuali, non la mera percezione di un atto del processo. Il ricorrente, pertanto, non aveva dedotto una svista o un’aberratio percettiva della Prima Sezione, ma un’erronea ricostruzione del significato di una disposizione processuale, che non può essere corretta tramite il rimedio straordinario.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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