Ne bis in idem e continuazione esterna non violano l’identità del fatto (Cass. pen. Sez. I n. 6543 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi — condotta, evento, nesso causale — e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse non integra una doppia incriminazione per il medesimo fatto, ma costituisce applicazione dell’istituto di cui all’art. 81 cod. pen. Non vi è quindi violazione del ne bis in idem quando il giudice della cognizione richiami, al solo fine del trattamento sanzionatorio, un reato già oggetto di altra condanna.

Il Fatto

Il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca di una sentenza del Tribunale di Pisa, divenuta irrevocabile, deducendo la violazione del ne bis in idem: il medesimo fatto di reato sarebbe stato giudicato due volte, essendo stato condannato in un secondo procedimento per fatti già oggetto della prima sentenza.

Il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta per l’assenza di identità del fatto, inteso in senso storico-naturalistico: il fatto della prima sentenza è stato commesso il 10 giugno 2016, mentre quelli della seconda sono collocati tra il 31 maggio e il 5 giugno 2016. Il riferimento al furto del 10 giugno, contenuto nella sentenza più recente, era servito al giudice della cognizione solo per riconoscere la continuazione e determinare un trattamento sanzionatorio più favorevole. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, ricostruendo anzitutto il perimetro applicativo dell’istituto invocato. Ai fini della preclusione processuale connessa al ne bis in idem, l’identità del fatto non si misura sull’astratta configurazione del titolo di reato, ma richiede una corrispondenza storico-naturalistica da valutare in tutti gli elementi costitutivi e con riguardo a tempo, luogo e persona. Il collegio richiama sul punto il precedente di Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Rv. 261937.

Su questa base la Corte ha verificato il caso concreto, richiamando le risultanze già valorizzate dal giudice dell’esecuzione. La sentenza più recente aveva riconosciuto la continuazione c.d. esterna tra i reati per i quali si procedeva — commessi tra il 31 maggio e il 5 giugno 2016 — e quello del 10 giugno 2016, oggetto della distinta condanna.

Da qui la conclusione: non vi è stata alcuna violazione del ne bis in idem, ma soltanto l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con sentenze differenti. La Corte sottolinea la netta distinzione: operare il richiamo di un reato già giudicato al solo scopo di riconoscere il vincolo continuativo e rideterminare la pena è cosa ben diversa dal giudicare due volte il medesimo fatto. Il primo motivo, incentrato sull’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 649 e 669 cod. proc. pen., non coglie tale differenza.

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma la tenuta della motivazione dell’ordinanza impugnata: il giudice dell’esecuzione ha escluso l’identità del fatto proprio sulla scorta del riconoscimento della continuazione, senza contraddizione. La censura di illogicità risulta così priva di fondamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *