Affidamento in prova: l’irreperibilità del condannato giustifica il rigetto (Cass. pen. Sez. I n. 7349 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico non può fondarsi sui soli precedenti penali e sulla gravità del reato, ma deve valorizzare la condotta successiva e i comportamenti attuali del condannato. L’istituto presuppone la continua reperibilità dell’interessato, prima e durante l’esecuzione della misura. Il comportamento di chi, dopo aver chiesto la misura, faccia perdere le proprie tracce dimostra la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale. Tale irreperibilità può essere valutata in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza, ponendosi in contrasto con le finalità proprie dell’istituto.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte nell’interesse di un condannato. Il giudice riteneva dirimente la condizione di soggetto senza fissa dimora, non superata dalla dichiarazione difensiva circa un nuovo domicilio, priva di supporto documentale. Quanto alle proposte risocializzanti, evidenziava le denunce a carico del familiare offerente lavoro e la tardività della produzione documentale relativa all’impegno presso un’associazione di volontariato. Le pendenze per fatti recenti ostavano a un giudizio prognostico favorevole.

Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione all’art. 47 Ord. pen. Sosteneva che il Tribunale avesse fondato il rigetto esclusivamente sul passato criminoso, omettendo di considerare gli elementi positivi allegati: la disponibilità dell’associazione, l’offerta di assunzione a tempo indeterminato, l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l’esiguità della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione dell’affidamento in prova: attuare un’esecuzione esterna al carcere per condannati verso i quali, alla luce dell’osservazione della personalità, sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale, come chiarito da Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377.

La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che, ai fini della concessione, non assumono rilievo decisivo in senso negativo la gravità del reato e i precedenti penali, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il processo critico sia almeno avviato. La natura e la gravità dei reati, unitamente ai precedenti, alle pendenze e alle informazioni di P.S., costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità, che non può prescindere dalla condotta successiva e dai comportamenti attuali del condannato.

Fra gli indicatori apprezzabili la Corte annovera l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e la buona prospettiva di risocializzazione.

La Corte afferma poi un principio autonomo: l’affidamento in prova presuppone la continua reperibilità dell’interessato, prima dell’applicazione e nel corso dell’esecuzione, perché solo così può valutarsi l’osservanza delle prescrizioni. Il condannato ha l’obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale, anche per predisporre il programma di intervento. Chi, dopo aver chiesto la misura, faccia perdere le proprie tracce dimostra la mancanza di volontà collaborativa.

Nel caso concreto il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi: non ha considerato solo le denunce e i carichi pendenti, ma ha stigmatizzato, con importanza centrale, lo stato di sostanziale irreperibilità di fatto, non superato dalle indicazioni difensive prive di riscontro documentale. Le censure, articolate in punto di fatto, non scalfiscono il congruo tessuto argomentativo. Il ricorso è infondato e rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *