Continuazione e distanza temporale tra reati: onere di prova contraria (Cass. pen. Sez. I n. 7351 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, una verifica concreta della sussistenza di indicatori significativi, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la programmazione unitaria del disegno criminoso. Il decorso del tempo costituisce elemento decisivo: quanto più ampio è l’intervallo tra le violazioni, tanto più improbabile è la programmazione unitaria, salvo prova contraria. Il giudice dell’esecuzione, nel valutare la sussistenza del vincolo ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., non è vincolato a tutti gli indici, essendo sufficienti alcuni soltanto, purché significativi.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo di estendere il già riconosciuto vincolo della continuazione tra reati di rapina, ricettazione e sequestro di persona, commessi nel 2017 e giudicati con due sentenze irrevocabili, ad altri cinque episodi di rapina commessi tra maggio e novembre 2022 e giudicati con una sentenza del 2024.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, valorizzando il lungo intervallo temporale di circa cinque anni tra i fatti del 2017 e quelli del 2022. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che la distanza temporale non sarebbe di per sé ostativa e che i reati sarebbero stati distanziati solo per la detenzione subita.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/5/2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione esige, anche in fase esecutiva, una verifica concreta di indicatori quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la programmazione unitaria, non essendo sufficiente valorizzare un solo indice se i reati successivi appaiono frutto di determinazione estemporanea.
Il Collegio richiama poi l’orientamento per cui il decorso del tempo è elemento decisivo nella valutazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.: quanto più ampio è il lasso tra le violazioni, tanto più improbabile è l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4 n. 34756 del 17/5/2012). Precisa inoltre che è sufficiente la presenza anche di alcuni soltanto degli indici, purché significativi (Sez. 2 n. 10539 del 10/02/2023).
Su queste basi, la Corte ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia fatto buon governo delle coordinate ermeneutiche, valorizzando correttamente il lungo intervallo tra i fatti del 2017 e quelli del 2022. Ribadisce il principio per cui, in caso di reati commessi a distanza temporale, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non potesse essere progettata specificamente al momento del fatto originario (Sez. 1 n. 3747 del 16/01/2009).
La Corte qualifica le censure del ricorrente come assertive, in fatto e prive di autosufficienza, in particolare quanto al prospettato periodo di detenzione. Osserva che le deduzioni difensive, nel descrivere il ricorrente come autore di soli reati di rapina nel tempo, finiscono per delineare una inclinazione al reato quale stile di vita, escludendo implicitamente il beneficio invocato. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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