Omessa motivazione sulle attenuanti generiche richieste in appello: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 4 n. 3633 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello è tenuto a esaminare specificamente gli elementi nuovi dedotti con l’atto di gravame a sostegno della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche quando la decisione impugnata abbia valutato elementi antitetici al riconoscimento del beneficio. L’omessa motivazione su tali aspetti, potenzialmente idonei a favorevoli determinazioni, determina l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. In tale evenienza, non è possibile fare rinvio alla motivazione del primo giudice se le questioni sono state introdotte solo con l’atto di appello. La parte civile non ha interesse a resistere all’impugnazione che censura il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante che incide esclusivamente sul trattamento sanzionatorio e non sull’entità del risarcimento del danno.
Il Fatto
Con sentenza del 24 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con cui gli imputati erano stati condannati per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 7-bis, cod. pen., per essersi impossessati di materiale tecnico destinato alla costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità. La Corte territoriale, pur avendo gli imputati richiesto in secondo grado il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non aveva motivato il rigetto di tale istanza.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio, evidenziando la condotta resipiscente tenuta in giudizio e la difficile situazione economica dovuta alla necessità di sostentare le proprie famiglie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, rilevando come il motivo dedotto non fosse aspecifico e non fosse stato implicitamente valutato dalla Corte territoriale. Quest’ultima, pur avendo preso in considerazione elementi antitetici all’accoglimento dell’istanza quali la pericolosità sociale, la gravità del fatto e l’inclinazione a delinquere, aveva omesso di esaminare gli specifici aspetti indicati nell’atto di appello, potenzialmente idonei a favorire la concessione del beneficio.
La Corte ha precisato che, trattandosi di aspetti nuovi introdotti solo con l’atto di gravame, non era possibile supplire all’omissione con il rinvio alla motivazione del primo giudice. L’omessa motivazione su tali elementi ha reso necessario l’espletamento di un nuovo vaglio di merito in ordine alla concedibilità del beneficio previsto dall’art. 62-bis cod. pen., disponendo l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Quanto alla richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile, la Corte ne ha escluso la fondatezza, richiamando il principio per cui non sussiste l’interesse della parte civile a resistere a un’impugnazione che censura il riconoscimento di una circostanza che non influisce sull’entità del risarcimento del danno, né a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici.
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Nota della Redazione
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