Rinnovazione dell’esame dell’imputato se l’appello ribalta l’assoluzione (Cass. pen. Sez. II n. 7457 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento fondato su motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. L’obbligo opera anche quando la prova dichiarativa decisiva sia costituita dall’esame dell’imputato reso in causa propria nel dibattimento di primo grado. Il sintagma “prove dichiarative” ricomprende tutte le dichiarazioni provenienti da dichiaranti, senza distinzione legata alla qualità soggettiva. Ne consegue che la Corte d’appello che riformi l’assoluzione apprezzando diversamente l’attendibilità di tali dichiarazioni deve procedere alla rinnovazione, non essendo sufficiente il solo riesame cartolare degli atti.
Il Fatto
Il Tribunale aveva assolto l’imputato dai reati di ricettazione perché il fatto non costituisce reato, fondando la decisione sulla ritenuta non inattendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di esame dibattimentale.
Il pubblico ministero propose appello, censurando quella valutazione di credibilità. La Corte d’appello, in riforma, condannò l’imputato, rivalutando le sue dichiarazioni e giudicandole non attendibili, senza disporre la rinnovazione dell’esame. Contro la condanna è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e l’assenza di motivazione sulla mancata rinnovazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. La norma applicabile ratione temporis è il comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., nel testo sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che impone la rinnovazione nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel dibattimento di primo grado o all’esito di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato.
Il Collegio ha richiamato il principio già affermato secondo cui, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l’esame dell’imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra nella più generale esigenza di rinnovare la prova dichiarativa decisiva. Essa sussiste quando l’imputato abbia reso dichiarazioni in causa propria e la valutazione probatoria dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o su un diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. III n. 16131 del 20.12.2022; Sez. V n. 47794 dell’11.11.2022).
La riferibilità dell’obbligo alle dichiarazioni dell’imputato si desume dal testo della norma, essendo il sintagma “prove dichiarative” riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni. Nello stesso senso la Corte ha richiamato la sentenza Terrone (Sez. V n. 10130 del 14.11.2023) e, più risalente, la pronuncia delle Sezioni unite Dasgupta (Sez. U n. 27620 del 28.04.2006), secondo cui la rinnovazione d’ufficio non ammette distinzioni legate alla qualità soggettiva del dichiarante.
Sul piano concreto, il Tribunale aveva assolto valorizzando la versione dei fatti fornita dall’imputato; il pubblico ministero aveva censurato in appello quella credibilità; la Corte d’appello, nel condannare, aveva apprezzato diversamente le stesse dichiarazioni, ritenendole generiche e inverosimili. Poiché l’appello atteneva alla valutazione della prova dichiarativa e la riforma si fondava su un diverso apprezzamento, la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell’esame, incorrendo altrimenti nella violazione della norma.
La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, che dovrà procedere alla rinnovazione. La Corte ha precisato che dall’eventuale rifiuto dell’imputato di sottoporsi all’esame non deriva alcuna preclusione all’accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, restando ferma la possibilità di ulteriore rinnovazione secondo i criteri di assoluta necessità dell’art. 603 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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