Estorsione del datore che impone la carica di prestanome (Cass. pen. Sez. II n. 7456 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione, e non un fatto penalmente irrilevante, la condotta del datore di lavoro che, approfittando della propria posizione dominante nel mercato del lavoro, costringe il dipendente, con la minaccia di licenziamento, ad assumere e mantenere la carica di amministratore formale di una società, dalla quale derivano obblighi e responsabilità patrimoniali. La rimessione al soggetto passivo della scelta della condotta da adottare è tratto strutturale della minaccia e non vale, di per sé, ad escluderne la sussistenza, poiché il reato richiede proprio la cooperazione della vittima mediante la coartazione della sua volontà. L’accertamento sull’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, sindacabile in cassazione solo per manifeste contraddizioni della motivazione, non applicandosi alle sue dichiarazioni il art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 06.06.2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti del ricorrente, con le attenuanti generiche, per il reato di estorsione, oltre alle statuizioni civili in favore della parte civile. Secondo l’accusa, il datore di lavoro avrebbe costretto il lavoratore, alle sue dipendenze come operaio, ad accettare e poi a mantenere la carica di amministratore formale di una società del gruppo familiare, prospettandogli la perdita del posto di lavoro come alternativa alle dimissioni.

La difesa ricorreva per cassazione con tre motivi: erronea valutazione delle prove e vizio di motivazione sull’attendibilità della persona offesa e sui testimoni; insussistenza della minaccia e dell’illecito profitto; inapplicabilità della fattispecie per difetto dei poteri formali dell’imputato e, in subordine, configurabilità del solo tentativo. Il Pubblico ministero concludeva per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione dichiara il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. Quanto al primo motivo, il Collegio ricorda che le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità, previa verifica più penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, corredata da idonea motivazione (Sez. 2 n. 43278 del 24.09.2015). La Corte territoriale si è fatta carico di tale apprezzamento, valorizzando anche il narrato del teste che aveva confermato il carattere soltanto formale dell’investitura.

Sul versante della minaccia, la tesi difensiva fa leva sulla possibilità di scelta lasciata al lavoratore. L’argomento è giudicato fallace: la nozione stessa di minaccia implica che la scelta dell’ultima condotta sia rimessa alla vittima, la quale sa che, ove diversa da quella pretesa, seguirà il male ingiusto prospettato. Ne deriva che l’estorsione è il tipico reato per la cui perpetrazione è richiesta la cooperazione della vittima mediante coartazione della volontà. Il lavoratore è posto di fronte all’alternativa di accettare le condizioni imposte o perdere il lavoro, risultando indifferente che l’evento si realizzi per decisione “volontaria” o per iniziativa del datore.

Nel caso concreto, la prospettiva di figurare come legale rappresentante è ritenuta iniqua e illegittima, perché volta a imporre una carica da cui nascevano obblighi formali di rilievo. La Corte ribadisce che integra estorsione la condotta del datore che, approfittando di un mercato del lavoro a lui favorevole, costringe i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, a ricoprire la carica di amministratore, richiamando Sez. 2 n. 11107 del 14.02.2017. La condizione di fragilità economica del dipendente non è elemento necessario, poiché la prospettazione del licenziamento costituisce di per sé un male ingiusto.

Quanto ai poteri formali, la Corte osserva che, quando il giudice di merito dia ragionevolmente conto che all’imputato spetta il ruolo di dominus dell’impresa di famiglia, la circostanza dei ruoli rivestiti da terzi perde rilevanza: la minaccia proveniente da chi è riconosciuto titolare di tali poteri è idonea, secondo l’id quod plerumque accidit, a ingenerare il timore di perdere il lavoro. Infine, è esclusa la derubricazione in tentativo: il vantaggio si è concretizzato nel proseguimento indisturbato dell’attività imprenditoriale, mentre il danno si individua nel coinvolgimento della persona offesa nella procedura fallimentare e nelle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *