Bancarotta: memorie difensive implicitamente disattese e doppia conforme (Cass. pen. Sez. V n. 2117 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omesso esame delle memorie difensive depositate nei gradi di merito quando le argomentazioni in esse contenute siano implicitamente disattese, risultando incompatibili con la struttura logica e con la ratio decidendi della sentenza. La censura che investa un capo della decisione di primo grado non dedotto con l’atto di appello è inammissibile per la preclusione posta dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., salva la deducibilità delle questioni rilevabili d’ufficio. In presenza di una doppia conforme di condanna, la rivalutazione del materiale probatorio non è consentita in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale, dichiarava estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale, confermando nel resto le statuizioni di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta impropria da reato societario, nonché il trattamento sanzionatorio, inflitto nel minimo edittale.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Il primo censurava la quantificazione del danno liquidato alla curatela in relazione al reato estinto, con riferimento alla responsabilità civile affermata ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. Il secondo e il terzo lamentavano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione delle memorie depositate in primo e in secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la questione, involgendo una statuizione del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere dedotta con l’atto di appello. Dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. si ricava la regola per cui non possono dedursi in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in grado d’appello. La ratio è evitare che l’imputato ricorra su un punto rimasto sottratto alla cognizione del giudice di appello, con inevitabile difetto di motivazione.

Nel merito, la Corte rileva che il danno risarcibile è quello prodotto ai creditori non preferiti, i quali hanno patito l’erosione dell’area di garanzia del patrimonio sociale per effetto della preferenza illecitamente accordata.

Sul secondo e terzo motivo la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’omesso esame di un motivo di appello o delle memorie prodotte in udienza non dà luogo a vizio di motivazione quando le singole argomentazioni debbano ritenersi implicitamente disattese dalle spiegazioni svolte, perché incompatibili con la struttura della decisione e con le premesse logiche e giuridiche che ne compendiano la ratio decidendi. Una criticità su una delle molteplici valutazioni non comporta annullamento se le restanti offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo.

Nel caso concreto, l’interpretazione del dato probatorio fornita dai giudici di merito si pone in frontale contrasto con le tesi difensive, che devono ritenersi implicitamente disattese dalle sentenze di primo e secondo grado, destinate a integrarsi secondo lo schema della doppia conforme. L’affermazione secondo cui la fattura riguardava una vendita di libri e la successiva compensazione concerneva crediti risultati inesistenti costituisce l’asse logico della dimostrazione della distrazione, incompatibile con la prospettata operazione di conto deposito.

Quanto al reato societario, la Corte valorizza l’amplissimo scostamento tra il valore iscritto a bilancio e quello attribuito al fallimento, le modalità non corrette della rivalutazione e l’iscrizione di crediti privi di movimentazione per più esercizi, in violazione del principio contabile di cui all’art. 2426, n. 8, cod. civ. Le doglianze di carattere fattuale e rivalutativo non sono scrutinabili in sede di legittimità. La finalità dilatoria del concordato in bianco, presentato e mai coltivato, conferma la ricostruzione dei giudici di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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