Incompatibilità del giudice non dedotta con ricusazione è inammissibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 7827 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dell’art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile per cassazione quando le ragioni dell’eventuale incompatibilità non siano state fatte valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito. Ove il giudice non abbia dichiarato l’astensione e la parte non abbia tempestivamente proposto ricusazione, il vizio non è prospettabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. I motivi privi dei requisiti di specificità imposti dall’art. 581 cod. proc. pen. sono inammissibili. In sede di legittimità non è censurabile la sentenza per il silenzio su una deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, né è ammessa una rivalutazione delle fonti probatorie.

Il Fatto

La difesa di un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato l’affermazione di responsabilità. Il ricorrente articola più motivi: da un lato deduce l’inosservanza dell’art. 34 cod. proc. pen., dall’altro contesta la sussistenza del reato presupposto, l’elemento soggettivo e la qualificazione giuridica del fatto.

La questione approda al giudice di legittimità perché si assume che il giudice del merito non abbia considerato alcune deduzioni difensive e che la ricostruzione dei fatti sia stata erroneamente operata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo relativo all’asserita incompatibilità del giudice. La Suprema Corte rileva che le ragioni di una eventuale incompatibilità devono essere fatte valere attraverso la specifica procedura dettata dal codice di rito. Se il giudice non ha dichiarato l’astensione e la parte non ha tempestivamente proposto ricusazione, la doglianza non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità, citando le Sezioni Unite n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, le Sezioni Unite n. 5 del 17/04/1996, D’Avino e Sez. VI n. 12550 del 01/03/2016. Il principio è che la mancata attivazione dei rimedi codicistici preclude la deduzione del vizio in sede di legittimità.

Quanto agli ulteriori motivi, la Corte ne rileva la mancanza di specificità. Essa va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio.

Il Collegio aggiunge che non è censurabile una sentenza per il silenzio su una specifica deduzione qualora risulti che essa sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata e in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi. Le doglianze difensive mirano, inoltre, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, in mancanza di specifici e decisivi travisamenti.

La Corte osserva infine che i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato il loro convincimento con corretti argomenti logici e giuridici, richiamando a loro volta Sez. I n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Sez. II n. 25439 del 21/04/2017, Sarr e Sez. II n. 53017 del 22/11/2016, Alotta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *