Ricorso straordinario inammissibile se deduce errore valutativo e non percettivo (Cass. pen. Sez. III n. 2061 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per gli errori materiali o di fatto in cui sia incorsa la Corte di legittimità, consistenti in una svista percettiva, e non per gli errori di valutazione o di giudizio. Restano estranei all’ambito applicativo dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, la supposta inesistenza delle norme stesse e l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti all’ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché la deduzione di un’errata valutazione di elementi probatori. La doglianza che prospetti un preteso errore di conversione dell’appello in ricorso per cassazione involge l’aspetto valutativo della decisione e non integra l’errore percettivo.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione, in data 17.04.2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 09.06.2023. La ricorrente articola due motivi. Con il primo deduce che la Corte di cassazione è incorsa in errori materiali e/o di fatto, per aver deciso un’impugnazione di competenza per materia della Corte di appello e per aver ignorato la sentenza delle Sezioni Unite n. 33216/2016. Con il secondo deduce l’erroneità dell’invio d’ufficio del procedimento dalla Corte di appello alla Corte di cassazione, in quanto avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di rigetto predibattimentale della richiesta di messa alla prova, rientrante nella competenza per materia della Corte di appello. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte qualifica i motivi proposti come espressione di un errore di giudizio. Nella stessa prospettazione della ricorrente, la doglianza involge l’aspetto valutativo della decisione, ovvero la pretesa erronea conversione in ricorso per cassazione dell’appello proposto. Si concreta, pertanto, in una errata valutazione giuridica e non in un errore materiale o di fatto.
Una siffatta doglianza non è deducibile con il rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’errore di fatto nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista, e non in un errore di valutazione dei fatti esposti nella sentenza impugnata. Sono estranei all’ambito applicativo dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta inesistenza delle norme o l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché la deduzione di un’errata valutazione di elementi probatori. A sostegno richiama Sez. Un. n. 16103 del 30.04.2002, Sez. Un. n. 37505 del 14.07.2011, Sez. VI n. 35239 del 21.05.2013 e Sez. Un. n. 18651 del 26.03.2015.
La Corte ricorda altresì che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l’errore valutativo o di giudizio. Tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell’istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione del giudice di legittimità, e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che contrasterebbe con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez. V n. 37725 del 05.04.2005).
Consegue, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, determinata tenuto conto della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto