Inammissibile il ricorso che ripropone doglianze già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 7829 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di specificità del motivo di ricorso per cassazione non è integrata soltanto dalla genericità o indeterminatezza della doglianza, ma anche dall’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, le quali non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Non è consentito prospettare in sede di legittimità una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, in difetto di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali. La graduazione della pena, espressione della discrezionalità del giudice del merito, sfugge al sindacato di legittimità quando la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già vagliate e disattese in appello.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Milano per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge in relazione al reato contestato e i vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio. La questione approda al giudice di legittimità perché si assume che la decisione di secondo grado sia affetta da errori di valutazione e da carenze argomentative.
La Motivazione della Corte
La Sez. VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Entrambi i motivi, osserva l’ordinanza, difettano dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen.
Il Collegio chiarisce che la specificità va apprezzata non solo sotto il profilo della genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche sotto quello dell’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate dal giudice e quelle addotte dall’impugnante. Queste ultime non possono prescindere dalle esplicitazioni della decisione censurata, altrimenti incorrendo proprio nel vizio di mancanza di specificità.
Quanto al profilo di responsabilità, la Corte rileva che le doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri valutativi diversi da quelli del merito. Si tratta di censure estranee al sindacato di legittimità, che non individuano specifici e decisivi travisamenti delle emergenze già valorizzate dai giudici di merito.
Sul trattamento sanzionatorio, l’ordinanza ribadisce che la graduazione della pena costituisce esercizio della discrezionalità del giudice del merito e sfugge al controllo di legittimità, purché la determinazione sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. Nel caso concreto i giudici di appello avevano ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive, poi meramente riprodotte in cassazione.
La declaratoria di inammissibilità è seguita dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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