Inammissibili i motivi di ricorso che chiedono una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 7871 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione limitandosi a reiterare le doglianze già prospettate in appello e a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono aspecifici e, quindi, inammissibili, restando estraneo ai poteri della Corte di cassazione il sindacato di merito. La valutazione della versione della persona offesa, se logica e congrua rispetto al compendio probatorio, è sottratta al giudizio di legittimità. È manifestamente infondata la censura sulla mancata assunzione di una prova decisiva quando il giudice d’appello motivi la non necessità dell’esame alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi. Parimenti insindacabile è la determinazione del quantum delle statuizioni civili, se ancorata al danno documentato.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un ricorrente condannato per appropriazione indebita. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 19.06.2024, conferma la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione dell’art. 646 cod. pen. e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; mancata assunzione di una prova decisiva, segnatamente l’esame di un teste a discarico; carenza di motivazione sulla determinazione del quantum delle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, rilevando che essi sono aspecifici perché reiterativi delle medesime doglianze già espresse in sede di appello e affrontate in termini precisi dalla Corte territoriale. Il ricorso è articolato esclusivamente in fatto e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.
Il Collegio ribadisce che resta estraneo ai poteri della Corte di cassazione sia la rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, sia l’adozione autonoma di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente; tale ricostruzione è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò insindacabili.
Quanto alla versione della persona offesa, i giudici dell’appello l’hanno valutata in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova, che non hanno evidenziato profili di contrasto significativo né alcun interesse all’accusa.
Il terzo motivo, relativo alla mancata assunzione dell’esame del teste a discarico, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte d’appello ha illustrato le ragioni della non necessarietà di tale esame alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa. La Corte ricorda che la rinnovazione istruttoria in appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, è istituto di carattere eccezionale, esperibile solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Richiama sul punto Sez. U n. 12602 del 17.12.2015 (dep. 2016, Ricci) e Sez. III n. 34626 del 15.07.2022 (Grosso).
Anche il quarto motivo, sulla carenza di motivazione in ordine al quantum delle statuizioni civili, è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha ritenuto congrua la somma determinata dal primo giudice in ragione del danno documentato subito dalla persona offesa.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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