Sequestro di persona, rapina aggravata e lavori di pubblica utilità: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 7876 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di sequestro di persona si differenzia dalla violenza privata perché nel primo viene lesa la libertà di movimento della persona offesa, mentre nella seconda viene lesa esclusivamente la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo. L’ingiusto profitto della rapina può consistere in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché la condotta si attui impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene. Il reato di lesioni è procedibile d’ufficio quando sia ritenuta sussistente l’aggravante delle persone riunite. La sussistenza della rapina aggravata esclude l’applicabilità dell’art. 168-bis, comma primo, cod. pen. in materia di lavori di pubblica utilità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e in appello, per sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni in danno della persona offesa. La Corte d’appello di Trento, con sentenza del 21.02.2024, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato, riprendendo le argomentazioni del giudice di primo grado in presenza di una doppia conforme.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: erronea applicazione delle norme incriminatrici e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei reati di sequestro e rapina in violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni; erronea applicazione delle norme sulle lesioni e vizio di motivazione sulla procedibilità d’ufficio; infine, erronea applicazione dell’art. 168-bis, comma primo, cod. pen. e vizio di motivazione sul diniego dei lavori di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza di tutti i motivi. Quanto al primo e al secondo motivo, la Corte ha osservato che il ricorrente, invocando una rilettura degli elementi probatori, chiede in realtà un sindacato estraneo al giudizio di legittimità, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale né con le emergenze probatorie decisive.

Sul sequestro di persona, i giudici di merito hanno dato corretto seguito al principio per cui tale delitto si distingue dalla violenza privata in ragione del bene giuridico leso, richiamando Sez. V n. 44548 del 08.05.2015 e valorizzando la comprovata lesione della libertà di locomozione della persona offesa.

In tema di rapina aggravata, la Corte ha confermato il principio secondo cui l’ingiusto profitto può consistere in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di trarre dalla propria azione, purché la condotta si realizzi con impossessamento violento o minaccioso della cosa mobile altrui, richiamando Sez. II n. 28389 del 27.04.2017, Sez. II n. 23177 del 16.04.2019 e Sez. II n. 37861 del 09.06.2023.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il reato di lesioni è procedibile d’ufficio quando sia sussistente l’aggravante delle persone riunite prevista dall’art. 585 cod. pen. Sul quarto motivo, infine, ha confermato il diniego dei lavori di pubblica utilità, in quanto la ritenuta sussistenza della rapina aggravata rende inapplicabile l’art. 168-bis, comma primo, cod. pen.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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