Mandato a impugnare: la data di rilascio supera l’assenza del difensore nell’appello (Cass. pen. Sez. 6 n. 7212 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo previgente alla legge n. 114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, in ossequio al principio tempus regit actum. Il deposito della procura speciale unitamente all’atto di appello, rilasciata successivamente alla sentenza di primo grado e contenente anche l’elezione di domicilio, è finalizzato a dimostrare la consapevole volontà di impugnare dell’imputato assente. Tale requisito deve ritenersi soddisfatto quando il mandato, a prescindere da formule sacramentali, rechi il puntuale riferimento al numero di RGNR del procedimento e alla facoltà di proporre ogni tipo di impugnazione. La mancanza di tali elementi determina l’inammissibilità dell’atto, mentre la loro presenza esclude le criticità ostative.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila dichiarava inammissibile l’atto di appello proposto dal difensore di fiducia dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. I giudici di secondo grado ritenevano che non fosse stato depositato lo specifico mandato a impugnare del difensore, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., a causa della dichiarazione di assenza pronunciata in primo grado. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso fondato, incentrando la decisione sulla ratio della previsione di inammissibilità. La legge 9 agosto 2024, n. 114, modificando l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. con decorrenza dal 25 agosto 2024, ha eliminato la necessità dello specifico mandato per il difensore di fiducia dell’imputato dichiarato assente. Richiamando le Sezioni Unite n. 13808 del 2024, la Corte ha precisato che la disciplina più rigorosa previgente trova comunque applicazione alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Passando all’esame del caso concreto, la Corte ha evidenziato che, nel procedimento in assenza, il deposito della procura speciale unitamente all’atto di appello serve a dimostrare la consapevole volontà di impugnare dell’imputato. Tale adempimento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27774 del 2024), è previsto a pena di inammissibilità.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il mandato difensivo allegato all’atto, rilasciato successivamente alla sentenza di primo grado, conteneva il riferimento al numero di RGNR del procedimento, la facoltà di proporre ogni tipo di impugnazione e l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore. La presenza di tali elementi, ha concluso la Corte, rende il mandato sufficientemente specifico, superando le criticità individuate dalla Corte territoriale.
In ragione della sufficiente specificità dell’atto di appello, l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.
Nota della Redazione
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