Annullamento per difetto di motivazione su sostanza stupefacente e associazione (Cass. pen. Sez. VI n. 8212 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 richiede che la motivazione indichi gli elementi probatori dai quali è desunta la specifica sostanza stupefacente oggetto della condotta. Ove né la sentenza di primo grado né quella d’appello rechino alcun supporto probatorio sulla riferibilità della condotta alla cocaina, la carenza non è superabile con ulteriori accertamenti di fatto e va pronunciato l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Ai fini della configurabilità dell’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 occorrono il gruppo consapevolmente aggregato per una serie indeterminata di reati, l’organizzazione di attività e beni per il fine illecito permanente e l’apporto individuale non episodico. Il solo rapporto tra l’indagato e altro soggetto, o una precedente condanna per detenzione, non integrano gli elementi costitutivi del sodalizio.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e di due reati fine; aveva assolto altri due imputati dalla fattispecie associativa, ritenendoli responsabili di uno dei reati fine. La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma, ha dichiarato non doversi procedere per due capi limitatamente all’hashish, perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato le pene per le condotte relative alla cocaina, ritenendo la continuazione con altro reato quanto a uno degli imputati.
Avverso tale pronuncia i tre condannati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione sulla riferibilità della condotta alla cocaina, sulla sussistenza degli elementi del reato associativo, sul diniego della riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e sui criteri di calcolo dell’aumento per la continuazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi relativi al giudizio di responsabilità per il capo concernente la condotta di spaccio. Rileva che le censure, pur ai limiti dell’ammissibilità là dove sollecitano una diversa lettura delle conversazioni intercettate o omettono il confronto critico con la sentenza impugnata, colgono nel segno nel denunciare il vuoto argomentativo e probatorio sulla riferibilità della condotta anche alla cocaina.
Né la sentenza di primo grado né quella d’appello — osserva la Corte — hanno indicato alcun elemento probatorio a supporto di tale conclusione. Poiché la carenza di motivazione non appare superabile con ulteriori accertamenti di fatto, va disposto l’annullamento senza rinvio nei confronti di tutti i ricorrenti quanto a un capo e, per uno di essi, anche per l’altro capo, limitatamente alle condotte relative alla cocaina, perché il fatto non sussiste. L’accoglimento di tale doglianza rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che per la configurabilità dell’associazione finalizzata al narcotraffico occorrono tre elementi: l’esistenza di un gruppo consapevolmente aggregato per il compimento di una serie indeterminata di reati; l’organizzazione di attività e beni economici per il fine illecito comune; l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati. Il profilo organizzativo, pur rudimentale, è indispensabile quale indice di stabilità dell’accordo e discrimine rispetto al concorso di persone. Richiama sul punto Sez. 4 n. 44183 del 2013, Sez. 6 n. 27433 del 2017 e Sez. 3 n. 47291 del 2021.
La prova del vincolo permanente può essere data anche mediante facta concludentia: contatti continui tra gli spacciatori, viaggi per i rifornimenti, basi logistiche, forme organizzative e divisione dei compiti. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi e, senza motivazione sugli elementi costitutivi del sodalizio, ha confermato la responsabilità associativa sulla base dei rapporti tra il ricorrente e altro soggetto giudicato separatamente e di una precedente condanna per detenzione di stupefacente, senza esaminare le allegazioni difensive. Tale carenza non è sanabile con la lettura congiunta delle due sentenze di merito.
Ne consegue l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per il capo associativo.
Nota della Redazione
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