Pena sostitutiva richiesta in appello giudice deve pronunciarsi (Cass. pen. Sez. VI n. 8215 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di applicare d’ufficio una pena sostitutiva, ove ne ricorrano i presupposti, può essere censurato per la prima volta con l’atto d’appello, senza che l’appellante sia vincolato ai capi e ai punti oggetto delle richieste conclusive rassegnate al giudice di primo grado. A differenza del ricorso per cassazione, per il quale l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. vieta di proporre doglianze non avanzate con i motivi d’appello, nessuna disposizione del codice di rito impone all’appellante di circoscrivere il gravame alle questioni già sottoposte al primo giudice. Il subprocedimento di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non deve essere necessariamente attivato su richiesta dell’imputato. Una volta formulato uno specifico motivo di gravame, al giudice dell’impugnazione spetta il potere-dovere di esaminare e decidere, salvo il rinvio quando la decisione implica valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità.

Il Fatto

Con sentenza dell’8 gennaio 2024 la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, conferma la condanna dell’imputato per i reati di detenzione a fini di vendita di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana e di detenzione di munizioni per arma da fuoco.

Con l’atto d’appello la difesa aveva chiesto l’applicazione di una pena sostitutiva. I giudici di secondo grado respingono l’istanza rilevando che, per la disciplina transitoria dell’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, la richiesta andava proposta al giudice di primo grado, dinanzi al quale il processo pendeva all’entrata in vigore della norma. L’imputato ricorre per cassazione, deducendo di non aver voluto avvalersi di quella disciplina, ma di aver censurato il mancato esercizio officioso del potere da parte del primo giudice.

La Motivazione della Corte

La Sez. VI accoglie il primo motivo. La questione non riguarda la disciplina transitoria né l’individuazione del giudice competente a ricevere la richiesta. Il vero nodo è se la richiesta di pena sostitutiva possa essere avanzata per la prima volta con l’atto d’appello, quando non sia stata formulata, neppure in sede di conclusioni, al giudice di primo grado, e se l’imputato possa dolersi della mancata determinazione officiosa in tal senso.

La risposta è affermativa. La Corte richiama i precedenti sulla tempestività della richiesta in appello — Sez. II n. 12991 del 2024, Sez. IV n. 4934 del 2024, Sez. II n. 1995 del 2023, Sez. VI n. 3992 del 2023 — ed estende il principio al caso in cui la sollecitazione sia del tutto assente in primo grado, richiamando Sez. I n. 15293 del 2021 in tema di sanzione sostitutiva pecuniaria ex art. 53, legge n. 689 del 1981.

Il fondamento del percorso è sistematico. Per il ricorso per cassazione l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. sancisce il divieto di proporre doglianze non avanzate con i motivi d’appello. Nessuna analoga disposizione esiste nel codice di rito per il gravame di merito. L’appellante non è quindi vincolato ai soli capi e punti oggetto delle richieste conclusive rassegnate al primo giudice.

Ne deriva che, a prescindere dalla disciplina transitoria e non dovendo il subprocedimento dell’art. 545-bis cod. proc. pen. essere necessariamente attivato a richiesta dell’imputato, era legittima la censura contro il mancato esercizio officioso del potere discrezionale da parte del primo giudice. Il giudice del gravame era conseguentemente tenuto a provvedere: al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere di esaminare e decidere sulle richieste dell’impugnante, come affermato dalle Sez. Un. n. 1 del 2000.

La sentenza è pertanto annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, perché la decisione implica valutazioni di fatto non consentite alla Cassazione. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, è dichiarato inammissibile per aspecificità, mancando l’indicazione del quid pluris richiesto per il riconoscimento dell’istituto premiante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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