Affidamento in prova: la prognosi positiva non esige piena emenda (Cass. pen. Sez. VII n. 4634 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico sull’esito della prova non possono assumere, da soli, decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza. Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del proprio passato: è sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Il giudice di merito deve valutare unitariamente le fonti di conoscenza, considerando il reato, i precedenti, le pendenze e le informazioni di polizia, ma anche la condotta carceraria e l’indagine socio-familiare. L’apprezzamento sull’idoneità della misura rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e logicamente coerente.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 13/06/2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva respinto la sua istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale.

Il giudice di merito aveva valorizzato la relazione dei servizi, le infrazioni disciplinari, le condotte violente tenute in costanza di detenzione, diverse denunce e l’interruzione del programma di recupero presso il servizio territoriale. Il ricorrente censura tale valutazione, articolando motivi che investono il giudizio prognostico sulla misura.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione dell’istituto, disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e può essere applicato quando, sulla base dell’osservazione della personalità, si ritenga che possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di recidiva.

Il Collegio richiama un primo e consolidato orientamento: pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati in espiazione, quali punto di partenza dell’analisi, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, dovendosi accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi (Sez. I n. 4390 del 2019).

Su questa linea si innesta il principio che il ricorso non riesce a scalfire: la gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non assumono da soli rilievo decisivo in senso negativo, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che tale processo risulti almeno avviato (Sez. I n. 1410 del 2019).

Il giudice di sorveglianza deve quindi valutare unitariamente fonti eterogenee: reato, precedenti, pendenze e informazioni di polizia da un lato; condotta carceraria e risultati dell’indagine socio-familiare dall’altro, per verificare la sussistenza di elementi positivi quali l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione ai valori condivisi, l’attaccamento familiare e la buona prospettiva risocializzante.

La Corte ricorda poi che, ove il presupposto dell’emenda non sia riscontrato, il condannato può essere ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di nuovi reati (Sez. I n. 14962 del 2009). Rientra nella discrezionalità del giudice di merito la scelta della misura più congrua (Sez. I n. 16822 del 2022), con valutazioni non censurabili in legittimità se sorrette da motivazione adeguata (Sez. I n. 652 del 1992).

Nel caso concreto, il Tribunale ha disatteso l’istanza su un giudizio scevro da vizi logici e ancorato alle emergenze procedimentali. Il ricorrente oppone circostanze di mero fatto e una lettura parcellizzata degli elementi valorizzati, prospettiva di mera confutazione inidonea a individuare fratture logiche. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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