Continuazione esecutiva esclusa se i reati sono eterogenei e distanti nel tempo (Cass. pen. Sez. VII n. 8447 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, nel decidere sull’istanza di applicazione della continuazione, deve verificare in concreto la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine. Gli elementi sintomatici individuati dalla giurisprudenza di legittimità sono la vicinanza cronologica tra i fatti, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, le modalità delle condotte, la tipologia dei reati, il bene tutelato e l’omogeneità delle violazioni. In loro assenza, la continuazione non può essere riconosciuta, e la decisione del giudice dell’esecuzione che ne escluda la sussistenza con motivazione logica e coerente è incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la sua istanza volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna.

Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che l’istanza difettava della prova circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso. Il ricorrente ha censurato tale decisione davanti alla Corte di cassazione, che ha esaminato il ricorso in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente applicato il parametro normativo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., verificando in concreto se i reati potessero essere avvinti dal vincolo della continuazione.

Dalla lettura delle sentenze di merito emergeva che i reati erano stati commessi in un ampio arco temporale, dal 2014 al 2018, e in differenti luoghi geografici, con modalità esecutive differenti. Il condannato aveva posto in essere le condotte accertate secondo le contingenze del momento, in alcuni casi da solo e in altri con l’ausilio di differenti complici. Tali circostanze escludevano la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso.

La Corte ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli indici rivelatori della continuazione consistono nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nell’omogeneità delle violazioni (Sez. I n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell’esecuzione, fornendo una decisione logica e coerente, aveva evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La motivazione non era né apodittica né manifestamente illogica, e aveva fatto esatta applicazione dei principi condivisi.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata equamente in euro 3.000,00, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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