Rito abbreviato e contravvenzioni: riduzione premiale della metà (Cass. pen. Sez. IV n. 6269 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione premiale conseguente al rito è della metà quando si proceda per illecito contravvenzionale, mentre la diminuzione di un terzo opera esclusivamente per i delitti. Il criterio è fissato dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 44, legge n. 103/2017. Ove il giudice di merito abbia applicato la diminuzione di un terzo a una contravvenzione, la Corte di cassazione rileva la violazione di legge, annulla senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina direttamente la pena ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Il Fatto

Il Tribunale di Trieste, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcolica, contestato con l’aggravante dell’incidente stradale. Ha applicato la pena di quattro mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda, con sospensione condizionale e sospensione della patente per otto mesi.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, denunziando violazione di legge: il Tribunale aveva diminuito la pena di un terzo, mentre per la contravvenzione la riduzione premiale doveva essere della metà. Di qui la richiesta di annullamento con le conseguenze di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’illecito. Trattandosi di contravvenzione, la riduzione per il rito deve essere della metà e non di un terzo, regola che vale per i delitti. Il riferimento normativo è il comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 44, legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

Il percorso del giudice di merito è ricostruito analiticamente. Il Tribunale era partito dalla pena-base, non impugnata, di tre mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda; aveva aumentato per l’aggravante fino a sei mesi di arresto e 1.800,00 euro di ammenda; su tale importo aveva operato la diminuzione di un terzo, giungendo a quattro mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda.

La Corte rileva l’errore. Applicando la diminuzione della metà, la pena finale scende a tre mesi di arresto e 900,00 euro di ammenda. Questa è la misura che può e deve essere applicata direttamente dal Collegio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non richiedendo la rideterminazione alcun accertamento ulteriore.

Il ricorso è dunque fondato e viene accolto. La sentenza è annullata senza rinvio limitatamente alla riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., con rideterminazione in tre mesi di arresto e 900,00 euro di ammenda, ferma la concessione dei benefici della pena sospesa e della non menzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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