Concussione: la minaccia di procedimento disciplinare legittimo non integra abuso costrittivo (Cass. pen. Sez. VI n. 5027 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concussione, la condotta costrittiva di cui all’art. 317 cod. pen. va ricostruita sulla scorta del carattere legittimo o meno dell’agire del pubblico ufficiale: rileva l’ingiustizia del male minacciato, non la portata più o meno coartante della minaccia. L’abuso della qualità o dei poteri costituisce elemento essenziale e qualificante della condotta, e deve concretizzarsi in un facere idoneo a indurre nel privato la rappresentazione di un danno contra ius e l’assenza di alternative. Non integra perciò abuso costrittivo la prospettazione dell’avvio di un procedimento disciplinare che il pubblico ufficiale, in ragione della propria qualifica, ha il potere di promuovere, quand’anche i toni del colloquio siano accesi e la persona offesa versi in condizione di soggezione psicologica. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, ma richiedono un controllo di attendibilità più rigoroso e, se la persona offesa è costituita parte civile, opportuni riscontri.
Il Fatto
La Corte di appello ha assolto l’imputato dal reato di concussione perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili a favore del querelante. All’uomo, nella qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia, si addebitava di avere abusato dei propri poteri per costringere il direttore sanitario di un centro sanitario a rassegnare le dimissioni, sì da determinarne la chiusura. Secondo l’accusa il fine era l’eliminazione di una struttura concorrente.
Il Procuratore generale e il difensore della parte civile hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine agli elementi costitutivi della concussione: l’abuso della qualifica, la condotta costrittiva e l’indebita utilità perseguita, individuata nelle dimissioni della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per genericità, rilevando che i ricorrenti avevano diffusamente indicato le risultanze probatorie di cui si assumeva l’omessa valutazione. Ha poi ribadito il perimetro del giudizio di legittimità: quando la sentenza impugnata si fonda sul contenuto della documentazione acquisita e sul giudizio di attendibilità del dichiarante, in cassazione non può essere proposta una rilettura degli elementi di fatto. Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendolo illogico per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso.
Quanto all’art. 317 cod. pen., il Collegio ha ricostruito la struttura del reato: la condotta di costrizione consiste in modalità di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario, che si determina esclusivamente per evitare il danno minacciato. La minaccia può essere anche implicita, ma l’abuso non è presupposto del reato: è elemento essenziale e qualificante della condotta, legato da nesso di causalità con lo stato psichico del privato. È il contenuto dell’abuso, concretantesi nel prospettare alla vittima un danno ingiusto, a integrare la costrizione.
Da qui il passaggio decisivo: nel delitto di concussione il male ingiusto assume connotazione oggettiva e va ricostruito sulla scorta del carattere legittimo o meno della condotta del pubblico ufficiale. Il Collegio ha quindi esaminato i poteri disciplinari del Presidente del Consiglio dell’Ordine, ricostruiti dalla Corte di merito, e ha ritenuto non illogica la conclusione secondo cui l’agente aveva esercitato legittimamente i propri poteri, sia in senso formale sia sostanziale.
La Corte di appello ha analizzato i colloqui tra l’imputato e la persona offesa, le dichiarazioni dei terzi presenti, il contenuto della registrazione e le condotte precedenti il deferimento, escludendo che vi fosse stata la prospettazione di un danno contra ius e che le pressioni fossero idonee ad annullare l’autodeterminazione. Ha ritenuto equivoche le dichiarazioni sulla minaccia di radiazione, prospettazione peraltro non confermata dai testi, e irrilevante l’omesso esame delle dichiarazioni del direttore dell’ASL, non decisivo per scardinare la motivazione assolutoria. Neppure l’utilità perseguita è stata ravvisata, essendo la prospettazione dei ricorrenti apodittica.
Ha aggiunto che l’avvio del procedimento disciplinare e il suo esito non integrano di per sé un sopruso, e che le dimissioni, intervenute dopo l’adozione del provvedimento di sospensione e la sua impugnazione, non sono riconducibili sul piano causale alle condotte dell’imputato. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.