Art. 804.

Art. 804.

Termine per l'azione

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((…)) ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)).

Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Potrebbero interessarti anche

Libro II — Delle successioni