Art. 805.
Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne' per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
Libro II — Delle successioni
Art. 805.
Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne' per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
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