Art. 800 c.c. Cause di revocazione

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Funzione della norma

L’art. 800 c.c. inaugura il Capo IV del Titolo V del Libro II del codice civile, dedicato alla revocazione delle donazioni, e si pone come norma di apertura di un sistema di rimedi eccezionali che derogano al principio generale di stabilità e irrevocabilità dei contratti. La disposizione non definisce analiticamente le fattispecie rilevanti, ma fissa il perimetro entro il quale l’ordinamento consente al donante di ottenere la caducazione degli effetti di un negozio liberale validamente perfezionato, operando un rinvio strutturale agli articoli successivi per la declinazione dei presupposti concreti.

Il carattere tassativo delle due cause di revocazione

La norma individua due sole cause di revocazione, l’ingratitudine e la sopravvenienza di figli, disciplinate rispettivamente dagli artt. 801 e 803 c.c.: si tratta di un elenco tassativo, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva a fattispecie ulteriori. La tassatività riflette l’eccezionalità del rimedio rispetto al principio generale di irrevocabilità della donazione, coerente con la stabilità degli acquisti a titolo liberale voluta dall’ordinamento.

Errori frequenti

  • Ritenere revocabile la donazione per cause diverse dall’ingratitudine o dalla sopravvenienza di figli. L’elenco delle cause di revocazione è tassativo e non ammette applicazione analogica.
  • Confondere le due cause di revocazione, che rispondono a logiche e presupposti profondamente diversi. L’ingratitudine ha natura sanzionatoria rispetto a un comportamento del donatario; la sopravvenienza di figli risponde a una diversa esigenza di riconsiderazione della liberalità.

Cosa fare

Va verificato, prima di intraprendere un’azione di revocazione, che la fattispecie concreta rientri in una delle due cause tassativamente previste dalla norma, ingratitudine o sopravvenienza di figli.

Va fatto riferimento, per la disciplina specifica dei presupposti e dei termini, rispettivamente agli artt. 801-802 c.c. per l’ingratitudine e agli artt. 803-804 c.c. per la sopravvenienza di figli.

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