Art. 806 c.c. Inammissibilità della rinunzia preventiva
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Funzione della norma
L’art. 806 c.c. chiude il Capo IV del Titolo V del Libro II del codice civile, dedicato alla revocazione delle donazioni. La sua posizione non è casuale: dopo aver disciplinato le cause di revocazione per ingratitudine, i termini di decadenza, la revocazione per sopravvenienza di figli, il relativo termine quinquennale e le ipotesi di irrevocabilità legale, il legislatore ha avvertito l’esigenza di blindare l’intero sistema con una clausola di inderogabilità convenzionale: nessuna pattuizione può sottrarre anticipatamente al donante il potere di reagire all’ingratitudine del donatario o alla sopravvenienza di discendenti.
La ratio dell’inderogabilità: tutela di un interesse indisponibile ex ante
Il divieto di rinuncia preventiva riflette la natura dei rimedi di revocazione, concepiti come strumenti di protezione della persona del donante rispetto a eventi futuri e incerti al momento della donazione: consentire una rinuncia anticipata svuoterebbe di significato la funzione stessa dei rimedi, che presuppongono una valutazione da compiersi necessariamente a posteriori, quando il fatto ingrato si sia verificato o quando siano sopravvenuti figli, e non ex ante in sede di stipula dell’atto liberale.
Errori frequenti
- Ritenere valida una clausola contrattuale con cui il donante rinunci preventivamente alla facoltà di revocare la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli. Tale rinuncia è espressamente vietata dalla norma.
- Confondere la rinuncia preventiva, sempre nulla, con la mancata proposizione dell’azione nei termini di decadenza previsti dagli artt. 802 e 804 c.c. Solo quest’ultima situazione, successiva al verificarsi del fatto, produce la stabilizzazione dell’acquisto del donatario.
Cosa fare
Va verificata l’eventuale presenza, nell’atto di donazione, di clausole con cui il donante rinunci preventivamente alla revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, tenendo presente che tali clausole sono prive di effetto.
Va sempre garantita al donante la possibilità di esercitare l’azione di revocazione nei termini di legge, indipendentemente da eventuali rinunce anticipate pattuite nell’atto.