Art. 804 c.c. Termine per l’azione

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente, ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Funzione della norma

L’art. 804 c.c. si colloca in immediata continuità con l’art. 803 c.c., del quale rappresenta il necessario pendant processuale: definiti dalla norma precedente i presupposti sostanziali della revocazione per sopravvenienza di figli, l’inesistenza o l’ignoranza di discendenti al momento della donazione e la loro successiva venuta all’esistenza o scoperta, l’art. 804 c.c. introduce il limite temporale entro il quale il diritto di revoca deve essere esercitato, a pena di definitiva stabilizzazione dell’acquisto del donatario.

Il termine quinquennale e la sua ratio

Il termine fissato è di cinque anni, significativamente più lungo rispetto all’anno previsto per la revocazione per ingratitudine dall’art. 802 c.c., e tale scelta non è casuale: la revocazione per sopravvenienza di figli non risponde a una logica sanzionatoria nei confronti del donatario, bensì a un rimedio volto a consentire al donante di riconsiderare la propria liberalità alla luce dei nuovi doveri di mantenimento, istruzione e cura derivanti dalla sopraggiunta genitorialità.

I tre possibili dies a quo

Il termine decorre, alternativamente, dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente, dal giorno della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, oppure dal giorno dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio: la pluralità di dies a quo riflette la pluralità di fattispecie sostanziali disciplinate dall’art. 803 c.c., ciascuna delle quali richiede un proprio criterio di individuazione del momento rilevante per il computo del termine.

Il limite alla prosecuzione dell’azione: morte del figlio o discendente

Il secondo comma stabilisce che il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente: tale previsione conferma che il fondamento della revocazione risiede nell’esigenza attuale di provvedere al mantenimento e alla cura del discendente, esigenza che viene meno con la sua morte, rendendo priva di ragion d’essere la prosecuzione dell’azione.

Errori frequenti

  • Applicare alla revocazione per sopravvenienza di figli il termine annuale previsto per la revocazione per ingratitudine. Il termine specifico per questa causa di revocazione è di cinque anni.
  • Ritenere proseguibile l’azione di revocazione dopo la morte del figlio o discendente per la cui sopravvenienza essa era stata proposta. La norma esclude espressamente tale possibilità.

Cosa fare

Va individuato correttamente, tra i tre eventi alternativi previsti dalla norma, il dies a quo applicabile al caso concreto per il computo del termine quinquennale di decadenza.

Va verificato che il figlio o discendente per la cui sopravvenienza è stata proposta l’azione sia ancora in vita al momento della proposizione o della prosecuzione del giudizio.

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