Annullamento agli effetti civili per omessa motivazione dell’appello della parte civile (Cass. pen. Sez. IV n. 9122 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili avverso sentenza di assoluzione, la regola di giudizio per la verifica del nesso di causalità non è quella penalistica dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, bensì quella civilistica del più probabile che non. La Corte d’appello che confermi la decisione di primo grado è tenuta a confrontarsi con tutti i motivi di impugnazione, anche quando la responsabilità penale dell’imputato sia ormai irrevocabile per mancata impugnazione del pubblico ministero. L’omessa motivazione su specifiche doglianze decisive integra la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 111, comma 6, Cost., con conseguente annullamento agli effetti civili.

Il Fatto

Un conducente di un autocarro era imputato di omicidio colposo per un sinistro stradale mortale. I giudici di merito avevano assolto l’imputato perché il fatto non sussiste sotto il profilo causale, ritenendo che la collisione frontale fosse stata provocata dallo sbandamento incontrollato del veicolo condotto dalla vittima, procedente a velocità eccessiva, e che l’urto si sarebbe verificato anche ove l’autocarro dell’imputato fosse stato fermo.

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado. Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omessa risposta ai motivi di appello e l’erronea applicazione della regola di giudizio in tema di nesso di causalità. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento. La difesa dell’imputato e del responsabile civile hanno chiesto l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che i giudici di appello avevano liquidato le censure delle parti civili in modo lapidario e autoreferenziale. La mancanza di motivazione è ravvisabile non solo quando vi sia un difetto grafico, ma anche quando le argomentazioni del giudice siano prive di completezza rispetto a specifiche doglianze dell’interessato, dotate del requisito della decisività, come affermato dal consolidato orientamento di legittimità.

La Corte ha elencato i temi rimasti privi di risposta: l’invasione della corsia opposta da parte del mezzo dell’imputato, desumibile dalle dimensioni dell’autocarro, dalla larghezza della carreggiata e dalla distanza dal margine destro; l’obbligo prudenziale di mantenersi sul margine destro nonostante la presenza di rami sporgenti; l’esigenza di procedere a velocità bassissima, se non di arrestarsi, prima di affrontare la curva; la valutazione della condotta complessiva di guida della persona offesa nella fase di impatto; il limite di velocità per gli autocarri su strade extraurbane, pari a 70 km/h ex art. 142, comma 3, cod. strada; la doglianza di omessa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., che pone una presunzione di pari responsabilità tra i conducenti.

La Corte ha poi segnalato l’errore in diritto dell’ultima affermazione dei giudici di appello in punto di causalità. Trattandosi di appello ai soli effetti civili, la regola di giudizio non era quella penalistica indicata, ma quella civilistica del più probabile che non o della probabilità prevalente, secondo la Corte costituzionale, sentenza n. 182/2021. L’irrevocabilità dell’accertamento favorevole all’imputato, per mancata impugnazione del pubblico ministero, impone di recuperare gli standard probatori propri del giudizio civile, senza sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile.

La sentenza impugnata ha quindi violato l’obbligo di motivazione e omesso di applicare il corretto standard probatorio in tema di causalità, richiamando i principi delle Sezioni Unite civili n. 10978 del 30.03.2023. I vizi logico-giuridici hanno imposto l’annullamento agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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