Particolare tenuità del fatto e pena: valutazione discrezionale insindacabile (Cass. pen. Sez. VII n. 2862 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., richiede un giudizio complesso e congiunto su tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da compiersi alla luce dei criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen. Tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Analogamente, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale e il giudizio di bilanciamento tra circostanze sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorretti da sufficiente motivazione.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Livorno, con sentenza del 3 aprile 2023, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27 ottobre 2023, aveva confermato la condanna.

Avverso tale decisione l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo richiamando il consolidato orientamento secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi valutabili, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, dovendo il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato senza ricorrere a mere clausole di stile.

Poiché tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, essa non può essere sindacata dalla Corte di legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto, la Corte distrettuale ha reputato decisivi la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputata, le modalità della condotta e il comportamento susseguente al reato, elementi tutti rientranti tra i parametri dell’art. 133 cod. pen. La motivazione risulta congrua anche a seguito delle modifiche all’istituto apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il proprio compito anche attraverso l’enunciazione sintetica della valutazione di uno o più criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Nella specie, l’entità della pena è stata correttamente giustificata in riferimento alla gravità del fatto e alla marcata capacità a delinquere dell’imputata, correlata all’esistenza di molteplici precedenti penali. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. Infine, il giudizio di bilanciamento tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità quando sorretto da sufficiente motivazione.

Per tali ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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