Revoca dell’affidamento terapeutico e valutazione unitaria delle violazioni (Cass. pen. Sez. I n. 12524 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., l’affidamento in prova al servizio sociale è revocato qualora il beneficiario tenga un comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni, incompatibile con la prosecuzione della prova. La disciplina è richiamata dall’art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 anche per l’affidamento terapeutico. Il Tribunale di sorveglianza valuta unitariamente le violazioni, anche risalenti, e il giudizio di incompatibilità costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 01.07.2025, ha revocato nei confronti del condannato, con decorrenza dal 16 agosto 2024, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990 in relazione a una pena in corso di espiazione.
La revoca è stata fondata su una serie di condotte: i fatti della sera del 23 maggio 2025, quando il condannato avrebbe danneggiato l’abitazione di un conoscente e si sarebbe reso protagonista di una colluttazione, e la notte del 29 maggio seguente, quando non fu reperito a un controllo domiciliare. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e il disconoscimento della portata confessoria di alcune dichiarazioni contenute in chat.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il quadro normativo applicabile. L’art. 47, comma 11, Ord. pen. consente la revoca dell’affidamento in prova quando il comportamento del beneficiario risulti incompatibile con la prosecuzione della prova. La Corte costituzionale, sentenza additiva n. 343 del 1987, ha rimesso al Tribunale di sorveglianza la determinazione del periodo di pena residua da espiare, tenendo conto delle limitazioni patite e del comportamento del condannato.
I Giudici di legittimità precisano che tale disciplina trova applicazione anche in caso di revoca dell’affidamento terapeutico, poiché l’art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 rinvia, per quanto non diversamente disposto, alla legge n. 354/1975.
Nel merito, la Corte esamina congiuntamente i due motivi, ritenendoli connessi. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato unitariamente le violazioni più recenti e i contegni trasgressivi precedenti, concludendo per il fallimento del programma risocializzante. Rileva che, dopo il rigetto di una precedente proposta di revoca del 22 ottobre 2024, il condannato ha posto in essere nuove gravi condotte nell’abitazione di un terzo, manifestando persistente indifferenza alle prescrizioni.
Quanto all’accertamento dei fatti, i Giudici di merito hanno valorizzato le risultanze dell’intervento delle forze dell’ordine e le dichiarazioni di un testimone, che ha ricostruito con precisione la dinamica della serata. Hanno inoltre ritenuto inidonee a infirmare tale ricostruzione le deduzioni difensive, reputando gli scambi di messaggi prodotti artatamente costruiti per scagionare il condannato.
La Corte conclude che il ricorrente ripropone doglianze già vagliate e disattese con argomentazioni non manifestamente illogiche, sollecitando una non consentita rilettura delle acquisizioni istruttorie. Quanto alle sopravvenienze documentali allegate alla memoria, trattasi di emergenze successive al provvedimento impugnato, il cui esame è precluso in sede di legittimità. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.