Revoca confisca di prevenzione richiede prove nuove giuridicamente (Cass. pen. Sez. II n. 8837 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sia l’istituto della revoca della confisca di prevenzione disciplinato dall’art. 7 della legge n. 1423/1956, sia la revocazione di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 non sono preordinati a consentire una surrettizia riapertura del procedimento conclusosi con un decreto di confisca irrevocabile. Tali rimedi straordinari possono essere azionati solo in presenza di una prova sopravvenuta ovvero di una prova preesistente non dedotta nel giudizio di merito perché non deducibile per causa di forza maggiore, per fatto del terzo o perché materialmente scoperta successivamente. La prova nuova deve presentarsi come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale posto a base della decisione, non essendo sufficiente evocare elementi preesistenti e astrattamente deducibili, che si risolverebbe in una inammissibile sollecitazione a rivalutare fatti e circostanze già definitivamente accertati.

Il Fatto

Con decreto del 16 giugno 2010, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in un procedimento di prevenzione, disponeva la confisca di beni ritenuti nella disponibilità del proposto; il provvedimento diveniva irrevocabile il 20 giugno 2013. Successivamente, il Tribunale di Napoli rigettava una prima istanza di revoca (confermata in appello nel 2017) e una seconda istanza (confermata nel 2023), fondate su consulenze tecniche asseritamente nuove ma ritenute mere riletture di elementi già scrutinati.

Nel 2024, il proposto e tre familiari, in qualità di terzi interessati, proponevano una nuova istanza, riqualificata dal Tribunale come richiesta di revoca ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423/1956 e dichiarata inammissibile. La Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello avverso tale declaratoria, e i soggetti interessati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla nozione di “prova nuova” e alla valutazione di una sentenza penale sopravvenuta.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione Penale ha innanzitutto ribadito che, già nella vigenza della legge n. 1423/1956, la revoca della confisca di prevenzione può essere disposta solo in presenza di una prova sopravvenuta ovvero di una prova preesistente non dedotta per cause di forza maggiore, dovendosi il decidente muovere nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato ex art. 630 cod. proc. pen. Ha richiamato a tal fine il costante orientamento di legittimità (tra cui Sez. U. n. 57 del 19/12/2006, Auddino e Sez. U. n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca).

La Corte ha poi precisato che la consulenza tecnica prodotta a sostegno dell’istanza di revoca si fondava su documentazione integralmente preesistente all’irrevocabilità del decreto e già utilizzata in precedenti giudizi. Tale elaborato non integra una prova nuova, ma costituisce una diversa lettura tecnica di dati già acquisiti o comunque acquisibili nel procedimento di prevenzione. La nozione di “prova nuova” idonea a fondare la revoca deve quindi consistere in elementi di natura oggettivamente sopravvenuta ovvero in fatti decisivi che all’epoca risultavano ignoti e non conoscibili con l’ordinaria diligenza.

Quanto alla sentenza penale sopravvenuta, la Corte ha escluso che l’eliminazione di circostanze aggravanti possa determinare automaticamente la revoca della confisca, in ragione dell’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale. Ha precisato che la revoca può essere disposta solo ove il giudice penale abbia accertato nel merito l’assoluta estraneità del soggetto ai fatti-reato posti a fondamento del giudizio di pericolosità. Inoltre, il venir meno della pericolosità sociale per fatti o valutazioni sopravvenute non incide sulla stabilità del provvedimento ablativo adottato sulla base della pericolosità accertata al momento dell’acquisizione dei beni.

Infine, la Corte ha affermato che il mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale, ancorché espresso dalle Sezioni Unite o dalla Corte EDU, non integra un fatto nuovo rilevante ai fini della revoca, diversamente dall’innovazione legislativa o dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. La mancata allegazione di elementi nuovi in senso proprio rende l’istanza di revoca una non consentita forma di impugnazione tardiva, compromettendo il principio di stabilità del giudicato di prevenzione. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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